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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 29/12/2020, n. 1093
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Testo del documentoLa Provincia autonoma di Bolzano ha da tempo assunto un impegno responsabile in materia di tutela del clima e di politica energetica: con la "Strategia per il Clima Energia - Alto Adige - 2050" ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni. L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. I criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nelle imprese sono attualmente disciplinati dalla Delib.G.P. n. 1381 del 18 dicembre 2018. Con D.P.P. 7 gennaio 2019, n. 1, la denominazione dell'Ufficio Risparmio energetico è stata modificata in "Ufficio Energia e tutela de |
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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili alle impreseArticolo 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti alle imprese per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per gli audit energetici ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche. 2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia - Alto Adige - 2050, approvate con Delib.G.P. 20 giugno 2011, n. 940. Articolo 2 - Definizioni 1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento; b) energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia dell'ambiente, energia idraulica, energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; c) audit energetico: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati; d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta con scopo di lucro o meno; e) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto a un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri; f) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo; g) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014; h) scheda tecnica: documento predisposto dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, specifico per l'intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. Deve essere sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico/dalla tecnica o dall'artigiano/dall'artigiana, ove richiesto dal tipo di intervento previsto; i) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica; j) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti: - dati relativi al committente e al sito dell'intervento; - descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto; - calcolo del risparmio energetico conseguente all'intervento; - calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari in base alla specifica tipologia di intervento; k) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK; l) edificio: costruzione, separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi liberi, che disponga di proprio accesso e che, se multipiano, abbia un vano scale autonomo; m) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione con condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio; n) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non idonea alla connessione con condotte di ventilazione; o) apparecchi di illuminazione del tipo: A: apparecchi completamente schermati full-cut-off B: apparecchi schermati con vetro convesso C: apparecchi stradali tradizionali, lampioni, ecc. D: illuminazione indiretta tramite riflettori E: apparecchi a sfera, a pavimento, ecc. LM: palo luce con fari. l) batterie di accumulo: sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica; m) capacità di accumulo utile: capacità delle batterie di accumulo utilizzabile durante il funzionamento, che può variare dal 50% al 100% della capacità nominale a seconda della tecnologia di accumulo. Articolo 3 - Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano. Articolo 4 - Regimi di aiuto 1. I contributi sono concessi: a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 1014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26 giugno 2014); b) in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 1408/2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013). 2. I regolamenti UE di riferimento per ogni intervento sono indicati nella tabella A. Articolo 5 - Requisiti generali 1. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate all'Ufficio provinciale Risparmio energetico prima dell'avvio dei lavori. 2. L'inizio dei lavori di costruzione relativi alla misura in oggetto così come fatture, contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti con data anteriore a quella di presentazione della domanda determinano il rigetto della domanda di contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. Per domande di contributo in regime "de minimis" si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture con data successiva a quella della domanda di contributo. 3. L'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori. 4. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. 5. Non sono ammissibili all'aiuto gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado o affini in linea retta, fra una società e i suoi soci, fra imprese associate o collegate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci o amministratori. 6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 1.500,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate. Articolo 6 - Ammontare dei contributi 1. L'ammontare massimo dei contributi che verranno concessi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A. 2. Non possono essere concessi contributi superiori alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 651/2014 o alle soglie previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in riferimento al regime di aiuto applicato. Articolo 7 - Cumulabilità dei contributi 1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale. Articolo 8 - Presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima; devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate prima dell'avvio dei lavori tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it. 2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno di avvio dei lavori. 3. La domanda di contributo deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell'importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. 4. Nella domanda di contributo va indicato in particolare quanto segue: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione dell'intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori; c) sito dell'intervento; d) elenco dei costi dell'intervento; e) importo del finanziamento pubblico richiesto per l'intervento. 5. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il richie |
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