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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Reati edilizi, interventi di manutenzione ordinaria su immobili abusivi
Nel caso di specie il ricorrente chiedeva la revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere realizzate a seguito di denuncia di inizio di attività in sanatoria, ritenendo di avere già demolito le opere che erano oggetto dell’ingiunzione.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 12/11/2021, n. 41180 ha rinviato la questione per un nuovo giudizio, intimando al giudice dell’esecuzione di tenere conto dei seguenti consolidati principi in materia.
INTERVENTI ULTERIORI E DI MANUTENZIONE SU COSTRUZIONE ABUSIVA - La demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi (C. Cass. pen. 09/11/2018, n. 51058; C. Cass. pen. 09/02/2017, n. 6049).
Inoltre non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. In tal senso si è espressamente precisato che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (C. Cass. pen. 26/11/2019, n. 48026).
Inapplicabilità del regime della CILA o della SCIA - La giurisprudenza ha chiarito che il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente (C. Cass. pen. 24/09/2018, n. 41105). Il principio si applica anche con riguardo a interventi ricondotti astrattamente al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (C. Cass. pen. 11/12/2014, n. 51427; C. Cass. pen. 15/06/2017, n. 30168).
REVOCA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI SANATORIA - L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (C. Cass. pen. 18/11/2014, n. 47402).
Ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (C. Cass. pen. 10/09/2019, n. 37470).
Il principio si applica anche ai casi di sopravvenuto permesso in sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001: per entrambi i casi la "sanatoria" per essere considerata legittima (così da escludere l'abusività di opere ulteriori realizzate dopo la stessa) deve avere riguardato l'intero immobile, costituendo altro principio generale quello per cui la sanatoria (condono o permesso di costruire ex art. 36 cit.) deve riguardare l'intero complesso degli interventi abusivi realizzati, non potendosi essa configurare rispetto a "parte" degli interventi o in casi di "previa" demolizione di "parte" dell'abuso.
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