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Deliberaz. G.P. Bolzano 26/10/2021, n. 917

Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e sospensione dell'accettazione delle domande di contributo da parte dei consorzi di bonifica per investimenti nell'ambito dell'irrigazione.
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Testo del documento

Con propria delibera n. 940 del 24 novembre 2020, sono stati approvati i criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.

È necessario modificare questo regime di aiuti in taluni punti, e precisamente fissando al 1°gennaio il termine iniziale per la presentazione delle domande di aiuto per iniziative nell'ambito della meccanizzazione ed escludendo dall'agevolazione talune macchine e attrezzature per la meccanizzazione esterna.

I presenti criteri saranno trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e trovano applicazione dopo l'invio da parte della stessa della rispettiva ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli atti.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dai presenti criteri stimati in euro 30.000.000,00 si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

L'

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Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole

 

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1° luglio 2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all'articolo 14 del capo III dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

4. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

5. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione europea previsto da tale regolamento.

6. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

 

Art. 2 - Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, e comma 6, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondia- rio di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s'intende per:

a) "superficie foraggera avvicendata", "arativo" e "frutta": i tipi colturali così come definiti nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

b) "superficie foraggera": l'insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, calcolate tenendo conto dei coefficienti di correzione stabiliti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato Programma di Sviluppo Rurale;

c) "malghe": le malghe definite alpeggi nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, incluse le relative strutture necessarie all'alpeggio;

d) "aziende a indirizzo produttivo misto": imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;

e) "punti di svantaggio": punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un'impresa agricola, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22.

 

Art. 4 - Iniziative ammesse

1. Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento o l'acquisto di:

a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, con relativi locali annessi e depositi per il foraggio e per le deiezioni animali;

b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine e attrezzi agricoli e di mezzi aziendali.

2. Sono ammesse ad aiuto la costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali, degli adiacenti muri di sostegno per collegamenti interaziendali e di muri di sostegno per superfici viticole, nonché la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade consorziali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Sono ammesse ad aiuto le seguenti iniziative nell'ambito dell'apicoltura:

a) la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di:

1) strutture in cui collocare esclusivamente gli apiari con le arnie e gli attrezzi per l'apicoltura;

2) locali di deposito;

3) locali per la smielatura;

4) apiari didattici;

b) l'acquisto di:

1) arnie e attrezzi per l'apicoltura;

2) stazioni mobili per trattamenti per il miglioramento delle condizioni igieniche nel settore dell'apicoltura.

4. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione esterna:

a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per la fienagione.

b) macchine e attrezzature impiegate da più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

5. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione interna:

a) sistemi per la mungitura e impianti di mungitura automatici;

b) impianti per la refrigerazione e conservazione del latte;

c) impianti e attrezzature per l'asportazione del letame, pompe, miscelatori, separatori e impianti per l'asporto di liquiletame;

d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e impianti per l'essiccazione del fieno;

e) gru fisse e mobili per fienili.

6. Sono ammesse ad aiuto le spese per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, compresi i conseguenti lavori di ripristino e di messa in sicurezza geotecnica, concernenti:

a) lavori su superfici agricole utilizzate;

b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli;

c) lavori a costruzioni ad uso aziendale;

d) l'acquisto di macchine agricole;

e) l'acquisto di animali.

 

Art. 5 - Casi di esclusione dall'aiuto

1. Non possono beneficiare dell'aiuto:

a) le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, su malghe nonché le iniziative di cui all'articolo 4 per impianti per la produzione di biogas e di biocarburanti;

b) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), su superfici frutti-viticole;

c) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2:

1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

2) per le quali non sia stato prodotto un titolo abilitativo valido ai sensi dell'articolo 72, comma 1 o comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;

3) realizzate in concomitanza o in seguito a cambiamenti di coltura da bosco o da alpeggio eseguiti nell'arco degli ultimi cinque anni;

4) su superfici situate a oltre 2000 m di altitudine sul livello del mare;

d) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, a favore di amministrazioni dei beni di uso civico e associazioni agrarie;

e) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e b), per spese per danni a superfici sulle quali negli ultimi due anni sono stati realizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi movimenti di terra o miglioramenti fondiari e sulle quali i danni sono stati causati da frane, valanghe, cadute massi o cedimenti di muri con punto di distacco nello stesso appezzamento;

f) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 6, lettere c), d) ed e), per spese per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

g) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 6, per spese coperte da assicurazioni;

h) funivie per il trasporto di materiale, tunnel in film plastici e condotte di acqua potabile.

 

Art. 6 - Importi minimi delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti importi minimi di spesa, che devono essere documentati al momento della rendicontazione:

a) 1.500,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3;

b) 2.500,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), e comma 6, lettere a) e b), su prati o superfici foraggere avvicendate;

c) 5.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 6, eccetto quelle di cui alla lettera b) del presente comma;

d) 10.000,00 euro rispettivamente per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

 

Art. 7 - Requisiti generali

1. Ai fini della concessione di un aiuto l'impresa agricola deve coltivare almeno:

a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa per le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;

b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera avvicendata per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Se l'impresa agricola coltiva diversi tipi di colture, che singolarmente non raggiungono le soglie sopra menzionate, per le superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'estensione minima di 2,0 e

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