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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 09/11/2021, n. 31
L. R. Valle D'Aosta 09/11/2021, n. 31
L. R. Valle D'Aosta 09/11/2021, n. 31
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 131. L'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Nomina del direttore generale) 1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'ele |
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Art. 2 - Modificazioni all'articolo 161. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 5/2000 è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di |
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Art. 3 - Modificazione all'articolo 221. Il comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 5/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Modificazione all'articolo 231. Il comma 1 dell'articolo 23 della L.R. 5/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 23-bis1. Dopo l'articolo 23 della L.R. 5/2000, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente: "Art. 23-bis - (Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario) 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e |
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Art. 6 - Art. 8 Omissis
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Art. 10 - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5 è determinato in euro 4.800 a decorrere dall'anno 2022. |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 sono dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione |
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