La Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 189 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, inserendo l’art. 23-bis, comma 1, della L.R. 25/01/2000, n. 5, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all’approvazione dell’avviso pubblico».

Inoltre dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, della L. 11/03/1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, inserendo l’art. 23-bis, commi 1, 3 e 4, della L.R. 25/01/2000, n. 5, utilizza il termine «minimi».

Dalla redazione