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15/10/2021

Permesso di costruire in violazione dei limiti di distanza tra costruzioni e abuso d'ufficio

La Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio per il rilascio di un permesso di costruire in violazione dei limiti di distanza tra le costruzioni.

Fattispecie
Nel caso di specie, il responsabile del procedimento amministrativo del comune ed il titolare di una ditta edile erano stati condannati, tra l'altro, per il reato di abuso d'ufficio per avere, il primo, falsamente attestato la regolarità tecnica dei lavori di un progetto presentato in variante a precedente permesso di costruire (già illegittimamente rilasciato) e, quanto ad entrambi, per aver intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio alla ditta edile, alla quale era stato rilasciato il richiesto permesso di costruire in variante in violazione delle norme sui limiti di distanza tra i fabbricati, di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, e delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del comune.

Contesto normativo 
Ai sensi dell’art. 323 del Codice penale, si configura il reato di abuso di ufficio nel caso in cui, “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”.
Con riferimento alla condotta, la dicitura: "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" è stata inserita dall’art. 23 del D.L. 16/07/2020, n. 76, in sostituzione del riferimento alla "violazione di norme di legge o regolamento".

Conclusioni della Corte di Cassazione
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 09/09/2021, n. 33419 ha ribadito che:
- la modifica introdotta con l'art. 23 del D.L. 76/2020 ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 del Codice penale, determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità;
- il rilascio del permesso di costruire avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 del Codice penale ad opera del D.L. 76/2020; posto che l'art.12, comma 1, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 del D.P.R. 380/2001 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare;
- ai sensi dell'art. 9 del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, per "pareti finestrate" devono intendersi non soltanto le pareti munite di "vedute" ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo.

In altri termini, il rilascio di un permesso di costruire in violazione delle norme dettate in tema di distanze tra edifici integra l'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio, così come modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Dalla redazione