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20/09/2021

Divieto temporaneo di alienazione, validità del contratto preliminare

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità del contratto preliminare di compravendita stipulato durante il periodo di inalienabilità temporanea dell’immobile.

La Corte ha affermato la validità del contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso) stipulato nel periodo in cui sussiste un vincolo temporaneo di inalienabilità dell’immobile, qualora la data del rogito sia fissata allo scadere del termine del divieto di alienazione. In tale ipotesi è anche legittima l’eventuale attribuzione anticipata del possesso del bene prima del contratto definitivo.

Nel caso di specie l’inalienabilità derivava da una convenzione stipulata con il Comune ai sensi della L. 865/1971. Il preliminare era stato stipulato prima della cessazione del divieto di alienazione previsto dalla convenzione e prevedeva la disponibilità del bene prima della data del rogito, fissata alla fine del periodo di inalienabilità delle opere.

La Corte, Ord. C. Cass. civ. 28/07/2021, n. 21605, confermando quanto già ritenuto dai giudici nei gradi precedenti del giudizio, ha ritenuto valido il preliminare sulla base della considerazione che quest’ultimo produce solo effetti obbligatori e pertanto non viola il divieto di trasferimento dell'immobile eventualmente pattuito.
La legittimità del preliminare non viene meno neanche nel caso in cui sia prevista la consegna anticipata del bene. Sul punto è stato spiegato che quando nella promessa di vendita viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori (C. Cass. S.U. 27/03/2008, n. 7930; C. Cass. 16/03/2016, n. 5211).
In assenza di anticipazione di effetti traslativi, l'immissione nel possesso del promissario acquirente - in quanto evenienza fattuale - non determina la violazione del divieto di alienazione dell’immobile.

Dalla redazione