Articolo abrogato dall'art. 24, comma 4, della L.R. 23/12/2002, n. 23, così recitava:

"Art. 15 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attività amministrativa e ne verifica i risultati.

2. Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.

3. Annualmente con la legge di bilancio sarà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.

4. I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie.

5. Le variazioni di bilancio compensative di cui al comma 4 sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze."

Dalla redazione