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Deliberaz. G.P. Trento 05/10/2012, n. 2136

Articolo 20, comma 4 del regolamento di esecuzione del Capo IV della legge provinciale n. 17 del 2010. Approvazione delle condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità per l'applicabilità dell'obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele, nei casi di installazione di nuovi impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburante e di ristrutturazione totale di impianti esistenti.
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TESTO DEL DOCUMENTO

- Visto l’articolo 44, comma 2, lett. b) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 R, che così prevede: “Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire: (…) b) i casi in cui è obbligatorio assicurare l'erogazione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele; il regolamento di esecuzione può riferire questo obbligo ai soli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante di nuova apertura e a quelli sottoposti a ristrutturazione e limitarlo a territori con particolari caratteristiche”;

- visto l’art. 20 del regolamento di esecuzione del Capo IV della legge provinciale n. 17 del 2010 approvato con D.P.G.P. 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg. R che, al fine di garantire una presenza adeguata sul territorio della provincia di impianti di distribuzione di metano o, in alternativa, di idrogeno o delle relative miscele:

• al comma 1 stabilisce un numero minimo di tali impianti per ogni ambito territoriale (che a sua volta comprende una o più comunità di valle), per un totale di 17 impianti;

• al comma 2 prevede che, fino al raggiungimento di tale numero minimo, per i nuovi impianti e per quelli sottoposti a ristrutturazione totale, è f

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Dalla redazione