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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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L. R. Umbria 05/10/2012, n. 15
L. R. Umbria 05/10/2012, n. 15
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Modificazioni all’articolo 1)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 23/2003 la parola: “pubblica” è sostituita con la seguente: “sociale”. 2. I commi 4 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 3 - (Integrazione della l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 23/2003 R sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis - (Alloggio sociale) 1. Ai fini della presente legge, nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 |
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Art. 4 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 2)1. All’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 23/2003 R dopo la parola: “urbanistico” è inserita la seguente: “strategico”. |
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Art. 5 - (Modificazioni all’articolo 3)1. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 23/2003 le parole: “e le modalità di erogazione” sono soppresse. 2. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 d |
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Art. 6 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 4)1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/2003 R dopo la parola: “interventi” sono inserite le seguenti: “di ERS”. 2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “4. Il fondo è anche utilizzato: |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 5)1. L’articolo 5 della l.r. 23/2003 R è sostituito con il seguente: “Art. 5 - (Comitato permanente per l’edilizia residenziale) 1. È istituito il Comitato permanente per l’edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l’attivit&ag |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 6)1. L’articolo 6 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Osservatorio della condizione abitativa) |
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Art. 11 - (Sostituzione dell’articolo 8)1. L’articolo 8 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: “Art. 8 - (Contributo per la prima abitazione) 1. Per favorire l’accesso alla proprietà della prima abitazione, è concesso un contributo agli operatori privati di cui all’articolo 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell’articolo 21 |
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Art. 12 - (Modificazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 23/2003 R è inserito il seguente: |
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Art. 13 - (Modificazioni all’articolo 9)1. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 23/2003 R è sostituita dalla seguente: “Contributo per alloggio in locazione”. |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 10)1. L’articolo 10 della l.r. 23/2003 R &egr |
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Art. 15 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 11)1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 23/2003 R, dopo le parole: “risorse destinate a categorie speciali” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 24 |
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Art. 16 - (Sostituzione dell’articolo 12)1. L’articolo 12 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: “Art. 12 - (Interventi per studenti universit |
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Art. 18 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 14)1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i r |
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Art. 19 - (Integrazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 23/2003 R |
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Art. 23 - (Sostituzione dell’articolo 19)1. L’articolo 19 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 20)1. L’articolo 20 della l.r. 23/2003 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 21)1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 23/2003, dopo le parole: “comma 4, sono i proprietari” sono inserite le seguenti: “e i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione&rdquo |
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Art. 26 - (Sostituzione dell’articolo 22)1. L’articolo 22 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - (Accesso alla proprietà della prima abitazione) 1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 |
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Art. 27 - (Sostituzione dell’articolo 23)1. L’articolo 23 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 24)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 23/2003, la parola: “trenta” è sostituita con la seguente: “trentacinque”. |
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Art. 29 - (Integrazione della l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 23/2003 sono inseriti i seguenti: “Art. 24 bis - (Nucleo familiare) 1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell’ana |
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Art. 30 - (Sostituzione dell’articolo 25)1. L’articolo 25 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 25 - (Operatori) 1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati, individuati sulla base dei criteri e requisiti stabiliti, con proprio atto, dalla Giunta regionale al fine di garantire la qualità degli interventi medesimi. 2. Per operatori pubblici si intendono l’ATER regionale, i comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. L’ATER regionale può svolgere il ruolo di operatore per conto dei comuni e degli altri enti pubblici, previa apposita convenzione. |
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Art. 31 - (Modificazione alla l.r. 23/2003)1. La rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Gestione degli alloggi di ERS pubblica&rdquo |
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Art. 32 - (Sostituzione dell’articolo 27)1. L’articolo 27 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 27 - (Alloggi di ERS pubblica) 1. Il presente Titolo disciplina l’assegnazione, l’alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all’articolo 1 ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze. |
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Art. 33 - (Sostituzione dell’articolo 28)1. L’articolo 28 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 28 - (G |
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Art. 34 - (Sostituzione dell’articolo 29)1. L’articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 29 - (Requisiti soggettivi per l’assegnazione) 1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere: a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune |
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Art. 35 - (Modificazioni all’articolo 30)1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “1. Il comune, ovvero l’unione speciale di comuni di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 d |
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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 31)1. L’articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 31 - (Criteri per la formazione della graduatoria) 1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: a) ISEE del nucleo familiare non superiore all’ottanta, al |
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Art. 37 - (Integrazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente: “Art. 31 bis - (Commissione per le assegnazioni) |
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Art. 38 - (Sostituzione dell’articolo 32)1. L’articolo 32 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 32 - (Alloggi da assegnare) 1. L’ATER regionale comunica al comune competente per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l’assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione. 2. Per gli alloggi di nuova costruz |
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Art. 39 - (Integrazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente: “Art. 32 bis - (Consegna dell’alloggio) 1. Il comune disciplina i criteri e le procedure per la scelta dell’alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l’eventuale rinuncia e i termini per l’occupazione. |
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Art. 40 - (Sostituzione dell’articolo 33)1. L’articolo 33 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 33 - (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea) 1. I componenti del nucleo familiare assegnatario nonché il coniuge, il convivente more ux |
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Art. 41 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 34)1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 23/2003, le parole: “edilizia residenziale pubblica” sono sostituite dalla seguente: “ERS”. 2. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 42 - (Integrazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente: “Art. 34 bis - (Commissioni per il contrasto al disagio abitativo) 1. Al |
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Art. 43 - (Sostituzione dell’articolo 35)1. L’articolo 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - (Mobilità) 1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) sopravvenute variazioni del nucleo familiare che |
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Art. 44 - (Sostituzione dell’articolo 36)1. L’articolo 36 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 36 - (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi) 1. L’ATER regionale favorisce l’autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione degli immobili, fornendo assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria |
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Art. 45 - (Abrogazione dell’articolo 37)1. L’articolo 37 della l.r. 23/2003 è abrogato. |
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Art. 46 - (Integrazione all’articolo 38)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente: |
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Art. 47 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 39)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 23/2003 dopo la parola: “ATER” è inserita la seguente: “regionale”. 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 48 - (Modificazione ed integrazioni all’articolo 40)1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 23/2003 è abrogato. |
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Art. 49 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 41)1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 23/2003, la parola: “reddituale” è sostituita dalla seguente: “economica” e dopo la parola: “ATER” è inserita la seguente: “regionale”. |
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Art. 50 - (Modificazione e integrazione all’articolo 42)1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 23/2003, le parole: “edilizia residenziale” sono sostit |
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Art. 51 - (Modificazione all’articolo 43)1. Il comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 52 - (Sostituzione dell’articolo 44)1. L’articolo 44 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 44 - (Applicazione del canone di locazione) 1. Le modalità di calcolo del canone di locazione sono disciplinate con norme regolamentari sulla base delle segue |
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Art. 53 - (Sostituzione dell’articolo 45)1. L’articolo 45 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 45 - (Alienazione degli alloggi di ERS pubblica) 1. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, comma 6 la Giunta regionale, sentiti i comuni in cui sono ubicati gli alloggi da alienare, approva programmi di vendita del patrimonio di proprietà dell’ATER regionale, dei comuni stessi e di altri en |
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Art. 54 - (Modificazione alla l.r. 23/2003)1. La rubrica del Titolo V della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: “Destinazione degli alloggi |
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Art. 55 - (Sostituzione dell’articolo 46)1. L’articolo 46 della l.r. 23/2003 è sostituto dal seguente: “Art. 46 - (Alloggi di ERS realizzati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997) 1. Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati dall’ATER regionale e dai comuni ai sensi dell’art |
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Art. 56 - (Modificazioni all’articolo 47)1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 23/2003 le parole: “edilizia residenziale&rd |
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Art. 57 - (Modificazione all’articolo 48)1. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 23/2003 le parole: “di edilizia residenziale” sono sost |
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Art. 58 - (Sostituzione dell’articolo 49)1. L’articolo 49 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 49 - (Disposizioni generali per la vendita) 1. Le procedure di vendita degli alloggi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera d), resisi effettivamente disponibili, sono attivate dagli enti proprietari. 2. La vendita viene effettuata sulla base di specifici bandi, riferiti anche a blocchi di alloggi ricompresi, di norma, in interi fabbricati, al fine di limitare la partecipazione di enti pubblici nei condomini misti. |
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Art. 59 - (Sostituzione dell’articolo 51)1. L’articolo 51 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 51 - (Assegnazione a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30) |
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Art. 60 - (Modificazione all’articolo 52)1. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 61 - (Integrazione alla l.r. 23/2003)1. Dopo l’articolo 58 della l.r. 23/2003 è inserito in seguente: “Art. 58 bis - (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta gli effetti da essa prodotti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie e persone meno abbienti, di particolari categorie sociali e della gestione e implementazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale. |
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Art. 62 - (Norme di attuazione)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti regionali già previsti dagli articoli 2, comma 4; 8, commi 2 e 4; 11, comma 4; 16, comma 2, come richiamati dall’articolo 58 della l.r. 23/2003, sono sostituiti da atti amministrativi. 2. La Giunta regiona |
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Art. 64 - (Norme transitorie)1. Gli interventi ricompresi nel piano triennale per l’edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2003 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione dei medesimi piani triennali o programmi annuali. |
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