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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Lombardia 16/06/2021, n. 8224
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Testo del documento
IL DIRIGENTE DELL’U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Premesso che: - con deliberazione n. 3965 del 31 luglio 2015 erano state approvate le Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici; - che con decreto dirigenziale n. 11785 del 23 dicembre 2015 sono state approvate le «Disposizioni operative per l’es |
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Allegato - Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili in attuazione delle d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020 |
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1. Catasto Unico Regionale degli Impianti TermiciRegione Lombardia, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) secondo modalità conformi alle Disposizioni approvate con Delibera Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e n. X/4427 del 30.11.2015. Attraverso tale sistema informativo, gli operatori degli impianti termici, gli amministratori di condominio ed i distributori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici e provvedono all’irrogazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. Il Catasto è reso accessibile via web anche ai cittadini, per consentire di verificare la situazione del loro impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica. Regione Lombardia esercita la gestione del Catasto tramite ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, come indicato al punto 17 della Delibera di Giunta Regionale XI/3502/2020.
1.1 Obiettivi Il sistema informativo CURIT permette la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti alla gestione degli impianti termici e persegue i seguenti obiettivi: - assicurare la disponibilità della conoscenza del parco impiantistico attraverso la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei, sul territorio regionale; - realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo ruotano attorno all’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita; - fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; - gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in regola, con il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione; - gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto a beneficio di Regione Lombardia e delle Autorità Competenti.
1.2 Utenti I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono: - il proprietario dell’immobile; - l’occupante dell’immobile; - l’amministratore dell’immobile; - l’intestatario della fornitura di combustibile; - il distributore di combustibile; - il terzo responsabile; - l’Autorità Competente; - il manutentore; - l’installatore; - il conduttore dell’impianto termico; - il progettista; - il costruttore; - l’ispettore; - la software house; - i Centri di Assistenza Impianti Termici (CAIT). Per alcuni di questi soggetti è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni. Gli adempimenti per l’accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato (www.curit.it). Per gli utenti per i quali è previsto un accesso qualificato ai servizi del Catasto a seguito di registrazione al portale web è necessario sottoscrivere le specifiche Condizioni d’uso che ARIA S.p.A. mette a disposizione sul portale stesso. Le Condizioni d’uso stabiliscono i requisiti dei soggetti che intendono registrarsi e prevedono la necessità di acquisire l’autorizzazione alla gestione delle informazioni e dei dati personali.
1.3 Piattaforma tecnologica e architettura dati Il sistema informativo centralizzato, raggiungibile attraverso protocolli informatici standard, consente alle diverse tipologie di utenti di completare l’intero ciclo informativo on line. Il sistema, infatti, si compone di applicazioni web indipendenti dal client su cui vengono utilizzate o di una specifica dotazione software che non sia un comune browser Internet. Lo sviluppo degli applicativi che consentono le attività del Catasto è in generale realizzato su tecnologie Open Source allo stato dell’arte. Attraverso il Catasto i soggetti preposti registrano le comunicazioni destinate alle Autorità Competenti, specificando i dati tecnici dell’impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo. I modelli di comunicazione sono riconducibili all’impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti. L’identificazione dell’impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto indicato nella relativa Targa (cfr. par. 1.5 “Targatura degli impianti termici”). Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di prova e di ispezione, documenti allegati, contributi versati. La localizzazione dell’impianto si fonda su una serie di informazioni, quali il Comune sul cui territorio insiste l’impianto, l’indirizzo e i dati catastali dell’immobile cui l’impianto è asservito. Il responsabile dell’impianto è tenuto a fornire tutte le informazioni al soggetto dem |
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2. Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT)2.1 Requisiti dei CAIT Come indicato al punto 4 lettera j) della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e s.m.i., i CAIT sono Centri di informazione per gli operatori del settore e fungono da supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici censiti all’interno di CURIT. Affinché i CAIT possano esercitare la propria attività, sia nel caso in cui siano già operanti sulla base del D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012, sia nel caso di nuova attivazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - disporre di operatori con un’adeguata competenza professionale in relazione alle attività svolte, sia per la trasmissione telematica della documentazione che dell’informazione tecnico-impiantistica agli utenti, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento; - disporre di autonomia logistica/organizzativa, in particolare di appositi contrassegni di identificazione visibili da terzi nonché di adeguata dotazione mobiliare e strumentale; - garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico; - presentare un documento nel quale siano descritte le procedure e sia affrontato il tema del risk management. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti dovrà essere verificato da ARIA S.p.A., secondo modalità dalla stessa definite e pubblicate sul portale web. A seguito dell’esito positivo della verifica e prima di operare, il soggetto che intende gestire un CAIT deve depositare presso ARIA S.p.A. un documento attestante la stipula di apposita Polizza assicurativa con un istituto assicurativo regolarmente operante finalizzata a garantire il risarcimento di danni diretti e indiretti provocati agli operatori del settore che si avvalgono del loro servizio. La garanzia deve essere rinnovata annualmente per un massimale di copertura di almeno € 100.000,00 (centomila). Il soggetto che intende gestire un CAIT deve depositare presso ARIA S.p.A. un documento attestante la stipula di una Polizza assicurativa, con un istituto assicurativo regolarmente operante, che garantisca il risarcimento di danni diretti e indiretti provocati agli operatori de |
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3. Termoregolazione e contabilizzazione del caloreTutti gli impianti a servizio di più unità immobiliari devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, salvo nei casi di impianti esistenti in cui sia stata attestata l’impossibilità secondo quanto previsto dal punto 9 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, laddove esistente, costituisce mancata conformità alle prescrizioni normative e comporta la decadenza dal ruolo di Terzo Responsabile, come riportato al punto 10 comma 5 della medesima Delibera. A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione, è richiesto l’adeguamento del libretto di impianto, di cui all’Allegato 2, in particolare delle Schede 5 e 6. Tale operazione deve essere effettuata a cura del responsabile dell’impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all’Amministratore di Condominio, e a cura dell’installatore dell’impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione negli altri casi. Nel caso sia attestata l’impossibilità tecnica dell’intervento o l’inefficienza dell’installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, le schede di cui sopra devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto di impianto. Nel caso di rifiuto all’installazione da parte di singoli utenti dell’impianto, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto di impianto le unità immobiliari in cui sono stati impediti l’accesso e la relativa installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Poiché la comunicazione di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione avviene tramite l’aggiornamento a CURIT del libretto di impianto, l’Allegato 4 del D.D.U.O. n. 5027 del 11.6.2014 è abrogato. La valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere basata sulla norma UNI 15459 ed eventuali norme o specifiche tecniche rilasciate da Enti normatori successivamente alla pubblicazione del presente decreto. |
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4. Conduzione degli impianti termiciIl patentino per la conduzione degli impianti termici è obbligatorio per impianti termici costituiti da uno o più focolari, la cui potenza nominale al focolare complessiva sia superiore a 232 kW. Al fine di costituire un elenco unico regionale completo dei soggetti abilitati alla conduzione di impianti termici in CURIT, le Province sono tenute a predisporre tale elenco secondo le modalità indicate da ARIA S.p.A attraverso il portale web, a cui successivamente l’elenco deve essere inviato. Le informazioni relative ai soggetti che costituiscono l’elenco sono indicate di seguito: - Provincia |
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5. Ulteriori precisazioni5.1 Definizione di impianto termico Rientrano nella definizione di impianto termico civile e, conseguentemente, nell’ambito di applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti non destinati alla permanenza di persone ma a garantire le condizioni climatiche necessarie per la produzione di beni e servizi (a titolo di esempio non esaustivo, serre, locali per server). Gli impianti termici sono considerati ad uso produttivo quando anche solo una parte dell’energia termica generata è direttamente utilizzata per la produzione.
5.2 Ristrutturazione di impianto termico In conformità alla definizione di “ristrutturazione di impianto termico” contenuta nella Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, si precisa che tale attività comprende, oltre al rinnovamento sostanziale dei sistemi di produzione e distribuzione, anche interventi sul sistema di emissione. Rientra nella definizione di ristrutturazione di un impianto termico anche l’erogazione di un servizio aggiuntivo da parte di un impianto esistente (ad esempio, quando un impianto destinato alla sola climatizzazione invernale viene integrato con la produzione di acqua calda sanitaria).
5.3 Precisazioni in merito alle procedure di ispezione Come previsto dal comma 4 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, qualora l’impianto oggetto di ispezione non abbia raggiunto il rendimento minimo previsto al punto 14 della Delibera stessa, il Responsabile dell’impianto è tenuto ad assicurare l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino del suddetto rendimento nei termini previsti dall’Autorità competente, che dovrà essere prontamente informata. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il suddetto rendimento, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore entro 180 giorni dall’ispezione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell’impianto di sottoscrivere il Rapporto di ispezione non inficia il Rapporto stesso, come previsto dal comma 6 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020. Tuttavia, l’ispettore è tenuto a riportare nelle note del medesimo rapporto tale volontà del Responsabile e la relativa motivazion |
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6. AllegatiTutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all’installazione, all’esercizio, alla manutenzione, al controllo e all’ispezione degli impianti termici, nonché le assunzioni di responsabilità degli stessi, devono essere conformi agli schemi riportati in allegato al presente provvedimento. Poiché la Delibera di Giunta Regionale n. X/3965 del 31 luglio 2015 non è stata abrogata per la parte relativa agli impianti a biomassa legnosa ed in attesa di nuovo e specifico provvedimento, il Rapporto di Controllo 1B mantiene la sua validità e pertanto è integrato nei modelli di seguito allegati.
Allegato 1 - Rapporti di Ispezione Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 - Modello “Libretto Impianto Termico” Parte di provvedimento in formato grafico |
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