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Delib. G.R. Lombardia 05/08/2020, n. XI/3502

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 31/07/2023, n. XII/816
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Testo del documento

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visti:

- il D.P.R. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i;

- il D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- il D.M. 37/2008, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005", recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.;

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Allegato - Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con Delib.G.R. n. 10/3965 del 31 luglio 2015

Le modifiche introdotte rispetto al documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici", approvato con Delib.G.R. n. 10/3965 del 2015, riguardano gli aspetti di seguito indicati:

1) Definizioni: le definizioni di generatore di calore e di impianto termico sono allineate alle nuove formulazioni introdotte dal D.Lgs. 48/2020 e dal D.Lgs. 73/2020; sono aggiunte le definizioni di "Sistema di contabilizzazione" e di "Lettura da remoto".

2) Rendimento energetico: sono riportati i valori di rendimento minimo degli impianti previsti nelle disposizioni nazionali per l'efficienza energetica in edilizia, già assunti nel decreto regionale 18546/2019, relativo all'aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici.

3) Sostituzione del generatore di calore: è eliminato, in caso di mera sostituzione del generatore, il divieto di superare per più del 10% la potenza precedentemente installata. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i requisiti di rendimento energetico, viene prevista la possibilità di derogarli se viene installato un apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ns) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;

4) Obblighi dell'installatore: l'installatore è sempre tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità al responsabile dell'impianto termico e alla trasmissione della documentazione prevista all'Autorità competente, anche trascorsi i 6 mesi dall'installazione dell'impianto, senza accensione;

5) Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell'impianto, provvede a renderne impossibile l'utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26/10/2016.

6) Dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione: vengono specificate, anche sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. 102/2014 con il D.Lgs. 73/2020 e di indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità con cui valutare l'assenza di un adeguato rapporto tra costi e benefici per poter derogare all'obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Viene precisato che tale valutazione deve essere riportata in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Per quanto riguarda gli immobili destinati ai servizi abitativi pubblici o sociali, di cui alla L.R. 16/2016, non è più ammessa la possibilità di deroga dall'obbligo di installazione dei suddetti dispositivi a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici o di allaccio al teleriscaldamento. La deroga sarà possibile solo in presenza, come previsto per i condomini privati, di una relazione tecnica che dimostri la mancanza di convenienza dell'installazione, in termini di costi-benefici, a causa della situazione specifica dell'edifico. Diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014 per condomini privati, la valutazione non deve essere fatta solo sulla base della norma UNI 15459 ma può prendere in considerazione anche altri aspetti connessi alla natura sociale del patrimonio abitativo pubblico.

7) Riparto delle spese di climatizzazione fra gli utenti degli impianti centralizzati: a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 102/2014 dal D.Lgs. 73/2020, non è più necessario utilizzare la norma tecnica UNI 10200 per il riparto delle spese. Il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Viene previsto, in conformità al D.Lgs. 73/2020 che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.

8) Servizio energia: viene precisato che non è più necessario, per l'operatore che assume l'incarico di fornire il Servizio energia, acquisire preventivamente l'Attestato di prestazione energetica. Tale necessità permane per i soli contratti di Servizio Energia Plus.

9) Ispezioni degli impianti termici: vengono indicati, in conformità al D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii., i tipi di impianto che, in funzione del tipo di alimentazione e della potenza, devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo. Per il raggiungimento dell'obiettivo regionale del 3% o del 5% di ispezioni, già rispettivamente previsto dalla Delib.G.R. n. 10/3965 del 2015 a seconda della tipologia di impianti, le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità: impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità;

- impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;

- gli impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge;

- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

Viene precisato che la mancata sottoscrizione del Rapporto di controllo da parte del Responsabile dell'impianto termico, o del suo delegato, non invalida il Rapporto stesso.

10) Targatura impianti: nel caso in cui l'impianto non risultasse targato, viene prevista la possibilità che la targatura possa essere fatta anche dall'ispettore. Vengono precisate le condizioni per la regolarità della targatura e le relative responsabilità di chi targa l'impianto. Viene chiarito in quali casi è ammessa una nuova targatura, in sostituzione di quella precedente.

Sono state inoltre riviste alcune formulazioni testuali al fine di una maggiore chiarezza espositiva.

 

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020

 

1. Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta peraltro carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, alla luce di quanto espressamente stabilito in merito dal D.Lgs. 192/2005 - principale fonte normativa statale in materia di efficienza energetica - N1 e successivamente ribadito dal D.P.R. 74/2013.

L'approvazione del D.Lgs. 48/2020 e del d.Lgs.73/2020, recentemente intervenuta, rende utile procedere ad un aggiornamento del quadro normativo, oggetto del presente documento, che stabilisce le disposizioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici civili da applicare nell'intero territorio di Regione Lombardia.

 

2. Contenuto

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare: - i requisiti per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici

- le attività di ispezione ed accertamento, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.

- i requisiti degli ispettori

- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa vigente dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico

- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici

- la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici"

- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti

- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici

- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi negli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze

- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

 

3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

a) "Accertamento": l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.

b) "Apparecchio di riscaldamento localizzato": generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come - a titolo esemplificativo - un caminetto, una stufa, una cucina economica.

c) "Apparecchio fisso": generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

d) "Autorità competente": soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.

e) "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" o "CURIT": Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

f) "Categoria di edificio": la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

g) "Centri di Assistenza Impianti termici" o "CAIT": centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

h) "Certificazione energetica dell'edificio": il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.

i) "Climatizzazione invernale" o "estiva": l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, l'ottimizzazione delle funzioni a cui sono destinati i locali, incluso il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

j) "Codice univoco dell'impianto termico": il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell'impianto termico e su tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.

k) "Coefficiente di prestazione" (COP):il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

l) "Coefficiente di utilizzazione del combustibile (GUE)": il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

m) "Cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

n) "Collaudo di un impianto termico": la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e delle prove di tenuta dell'impianto, laddove previste.

o) "Conduttore di impianti termici": il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana ed essere iscritto nell'apposito registro.

p) "Conduzione di impianto termico": il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l'impianto, al fine di utilizzare l'energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.

q) "Contabilizzazione": la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

r) "Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

s) "Contratto servizio energia": un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

t) "Contratto servizio energia plus": un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

u) "Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione": il contributo per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere ogni due stagioni termiche (a prescindere dalla potenza al focolare dell'impianto termico), in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell'Amministratore di condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad ARIA S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.

v) "Controlli sugli edifici o sugli impianti": le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

w) "Diagnosi energetica": la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

x) "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" o "DAM": il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.

y) "Edificio": è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

z) "Edificio di nuova costruzione": un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

aa) "Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico" (e) o "fattore di utilizzo dell'energia primaria": il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.

bb) "Generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.

cc) "Gradi giorno di una località": il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

dd) "Impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

ee) "Impianto termico centralizzato": un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

ff) "Impianto termico civile": impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.

gg) "Impianto termico di nuova installazione": un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.

hh) "Impianto termico disattivato": un impianto termico privo di parti essenziali, senza le quali l'impianto non può funzionare, quali: generatore di calore, contatore del vettore energetico, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori, collegamento all'impianto elettrico. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura del vettore energetico al generatore. L'impianto disattivato non è soggetto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

ii) "Impianto termico individuale": un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

jj) "Indice di efficienza energetica" (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

kk) "Ispettore": la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.

ll) "Ispezione degli impianti termici": il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..

mm) "Lettura da remoto": lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

nn) "Manutenzione ordinaria dell'impianto termico": le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.

oo) "Manutenzione straordinaria dell'impianto termico": gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.

pp) "Miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

qq) "Occupante": chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.

rr) "Organismo esterno competente": l'organismo eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.

ss) "Periodo di riscaldamento": il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

tt) "Pompa di calore": è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

uu) "Potenza termica al focolare di un generatore di calore": il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

vv) "Potenza termica convenzionale di un generatore di calore": la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

ww) "Potenza termica utile di un generatore di calore": la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

xx) "Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari": la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze individuate o ad uso pubblico.

yy) "Proprietario dell'impianto termico": chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.

zz) "Rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

aaa) "Rendimento termico utile di un generatore di calore": il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

bbb) "Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico": il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

ccc) "Ristrutturazione di un impianto termico": un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

ddd) "Scaldacqua unifamiliare": l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

eee) "Sistema di contabilizzazione": sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono compresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

fff) "Sostituzione di un generatore di calore": la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

ggg) "Stagione termica": il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.

hhh) "Stufa": l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

iii) "Targa dell'impianto": il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.

jjj) "Targatura degli impianti": l'operazione che consente di assegnare un codice identificativo univoco per il singolo impianto.

kkk) Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste indicate dai rispettivi ordini.

III) "Temperatura dell'aria in un ambiente": la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.

mmm) "Termoregolazione": il sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

nnn) "Termostufa": un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.

ooo) "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico": impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

ppp) "Unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

qqq) "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti": i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal c

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Incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - FER elettriche

Normativa di riferimento - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 06/07/2012 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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  • Certificazione energetica

Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)

A cura di:
  • Dino de Paolis
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  • Edilizia e immobili
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  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini e negli edifici civili

SINTESI DEGLI OBBLIGHI (Normativa di riferimento e scadenze; Contatore di fornitura edifici serviti da teleriscaldamento o teleraffrescamento; Sotto-contatori individuali edifici serviti da sistemi centralizzati; Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali; Lettura da remoto; Suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento) - INDICAZIONI TECNICHE, APPROFONDIMENTI E MODELLI DI RELAZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI.
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  • Redazione Legislazione Tecnica