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21/06/2021

Appalti pubblici: indicazioni ANAC sulle qualificazioni di qualità di organismi internazionali

Il Com. ANAC 09/06/2021 fornisce indicazioni operative in merito all’utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi internazionali ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

In merito al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, è sorto il problema se, nonostante il dato normativo (art. 84, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 e art. 63 del D.P.R. 207/2010) faccia riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi equivalenti le certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme internazionali che abbiano sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con l’European cooperation for accreditation (EA).

L'ANAC ritiene che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi l’equivalenza tra le certificazioni emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. In caso contrario, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di trattamento tra gli operatori economici.

Pertanto, le certificazioni di qualità ISO 9001/2015 emesse da organismi accreditati da enti aderenti all’accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
La verifica della regolarità di dette certificazioni è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Forum (IAF).
Le SOA accertano l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate mediante richiesta diretta al soggetto emittente.

Dalla redazione