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10/02/2021

Superbonus e interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità

Rilevanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in merito a: Superbonus 110% e demolizione e ricostruzione con ampliamento; Asseverazioni per il Super-Sismabonus; Sismabonus e interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti; Irregolarità e agibilità dell’immobile; Accesso autonomo dall’esterno.

La Commissione Monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le linee guida sul Sismabonus (commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58) - in risposta ad alcuni quesiti provenienti dall’Agenzia delle entrate, ha fornito rilevanti risposte in merito a profili applicativi del Super-Sismabonus e del Superbonus 110% in generale.
Se ne fornisce di seguito una sintesi.

SUPERBONUS 110% E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO
Si premette che - dopo le modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 (vedi D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia) - la lettera d), art. 3 del D.P.R. 380/2001 prevede che rientrino nel concetto di “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, ma anche con aumento volumetrico, nel caso in cui la legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali lo consentano e non ci si trovi in zona vincolata o in zona A.
Stante quanto sopra, relativamente alla fruibilità del Superbonus in caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento viene chiarito che:
- le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono ammissibili al Super-Sismabonus;
- quanto sopra, tuttavia, solo a partire dal 17/07/2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia”, visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica retroattività;
- per l’applicazione di tale novità occorrerà richiedere, se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia;
- viceversa, il Super-Ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam, e tale diverso regime può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente (la Commissione si farà carico di segnalare tale disparità di trattamento agli uffici legislativi dei ministeri competenti).

ASSEVERAZIONI PER IL SUPER-SISMABONUS
A seguito della emanazione della nuova modulistica adottata tramite il D.M. 329/2020, che pertanto è utilizzabile il Sismabonus “normale” che per il Super-Sismabonus:
- l’asseveratore può procedere a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato, e in particolare la dichiarazione relativa alla congruità delle spese per gli interventi di Sismabonus normale, per i quali tale dichiarazione non è richiesta;
- negli Allegati B-1 e B-2 del D.M. 329/2020, ove si fa riferimento alla “riduzione della classe di rischio”, si intende più semplicemente “riduzione di rischio sismico”, dal momento che il Super-Sismabonus non prevede obbligatoriamente una riduzione della classificazione sismica (la Commissione segnalerà agli organi competenti l’opportunità di adottare una modifica).

Si ritiene utile anche fornire un riassunto delle tempistiche per la presentazione delle varie asseverazioni ai fini del Super-Sismabonus, con i link alle relative formule.

MODELLO

ASSEVERATORE

DEPOSITO

Allegato B
https://www.legislazionetecnica.it/node/3817149

Progettista

Avvio iter edilizio

Allegato B-1 (fine lavori)
https://www.legislazionetecnica.it/node/3817234

Direttore dei lavori

Fine lavori

Allegato 1 (SAL)
https://www.legislazionetecnica.it/node/3817236

Direttore dei lavori

Stato avanzamento

Allegato B-2
https://www.legislazionetecnica.it/node/3817235

Collaudatore

Fine lavori

 

SISMABONUS E INTERVENTI SU UNITÀ IMMOBILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
Dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, non è necessario, ai fini del Super-Sismabonus, verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche di indipendenza impiantistica e accesso autonomo dall’esterno previste dalle norme.
Ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del Super-Sismabonus, invece che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento alla Unità Strutturale (US) chiaramente individuabile secondo il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018 § 8.7.l) in quanto essa “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
Il concetto è più estesamente esplicitato nella Circolare 21/01/2019, n. 7, secondo la quale “L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
Con i presupposti suddetti, tipologie edilizie quali una villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio, sono senza dubbio escluse dall’incentivo.
Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera” non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.

SUPERBONUS, IRREGOLARITÀ E AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, è necessario che l’immobile non sia abusivo, ai sensi della normativa vigente. Possono, eventualmente, godere di tale detrazione anche gli immobili per i quali sia in corso la pratica di definizione, in sanatoria, fatta salva la restituzione delle detrazioni di cui si è usufruito, in caso di conclusione con esito negativo della pratica stessa.
Aggiungiamo che ai fini dell’attivazione del procedimento edilizio non è di norma necessario presentare il certificato di agibilità. A fine lavori sarà invece probabilmente necessario presentare la segnalazione certificata di agibilità (richiesta per tutti gli interventi edilizi che incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - vedi La certificazione di agibilità degli edifici).

ACCESSO AUTONOMO DALL’ESTERNO
Il concetto della presenza di un “accesso autonomo dall’esterno” previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 per qualificare l’unità immobiliare funzionalmente indipendente va inteso in senso ampio, non rilevando se gli accessi siano di proprietà esclusiva o comune ma che essi avvengano esclusivamente da uno spazio non confinato.

Dalla redazione