IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 R, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Richiamata l’ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 R “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)”.
Richiamato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto il 4 ottobre 2012, che modifica parzialmente ed integra le condizioni, i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamato l’art.11 comma 1 lettera b) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 R che rinvia al su citato Protocollo d’Intesa per le diposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
Ritenuto di dover recepire tali modifiche ed integrazioni al fine di garantire l’organicità e la coerenza della normativa nazionale in materia e dei provvedimenti d’urgenza del Commissario delegato;
Sentito il Comitato Istituzionale nella seduta del 6 novembre 2012 ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 R e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui all’ordinanza 51 del 5 ottobre 2012 che con la presente si modifica, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sotto elencate parziali modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 R:
1. di sostituire nel diciassettesimo capoverso delle premesse la parola “sindacali” con la parola “comunali”;
2. di eliminare dall’art. 1, il comma 2 integralmente;
3. di numerare, all’art.2, tutti i commi dall’1 all’8;
4. di inserire, all’art. 2, comma 2, dopo le parole “sono indicati” e prima delle parole “Tabelle allegate” la seguente frase “nella Tabella allegata al n. 1.4 in relazione alla definizione delle soglie di danno di cui alle”;
5. di sostituire, all’art. 2, comma 2, le parole “e 2.3” con le parole “2.3 e 2.4”;
6. di sostituire, all’art. 2, comma 3, le parole “Per miglioramento sismico si intendono gli interventi” con le parole “Sono interventi di miglioramento sismico quelli”;
7. di inserire, all’art. 2, comma 4, dopo le parole “inagibilità totale” e prima delle parole “può essere” le parole “di cui al comma 1”;
8. di sostituire, all’art. 2, il comma 5, con il s