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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 08/06/2021, n. 14
L. R. Abruzzo 08/06/2021, n. 14
L. R. Abruzzo 08/06/2021, n. 14
- Sent. Corte Cost. 28/11/2022, n. 235
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Art. 1 - Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 42/2011)1. L'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) è sostituito dal seguente: "Art. 1 - (Finalità) 1. Nell'ambito dei principi e delle finalità generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ed in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nel definire i nuovi confini del Parco naturale regionale Sirente Velino e disciplinare il funzionamento dell'Ente Parco Natura le Regionale Sirente Velino e dei suoi organi, la Regione persegue le seguenti finalità ed obiettivi: |
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Art. 2 - (Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 42/2011)1. L'articolo 2 della l.r. 42/2011 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Ente Parco e confini) 1. N1 I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come da cartograf |
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Art. 3 - (Modifiche all'art. 3 della l.r. 42/2011)1. All'articolo 3 della l.r. 42/2011 i commi da 2 a 26 sono sostituiti dai seguenti: "2. Sono organi dell'Ente Parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Comunità del Parco; d) il Revisore unico. 3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale. 4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta. 5. Il Presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo; b) esercita i poteri di cui all'articolo 29 della L. 394/1991 e le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto; c) in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile; qualora il Consiglio direttivo non sia ancora costituito, richiede preventivamente il parere dell'ufficio regionale preposto che può oppone motivato diniego entro sette giorni dalla data di notifica della richiesta. 6. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali: a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Pa |
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Art. 4 - (Introduzione dell'art. 3 bis nella l.r. 42/2011)1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 42/2011 è inserito il seguente: "Art. 3 bis - (Comitato consultivo) 1. È istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da: a) Presidente de |
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Art. 5 - (Modifiche all'art. 6 della l.r. 42/2011)1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 42/2011, dopo le parole "agro-silvopastorali" sono inserite le seguenti "e quelle agricole multifunzionali |
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Art. 6 - (Modifiche all'art. 9 della l.r. 42/2011)1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 42/2011 sono apporta |
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Art. 7 - (Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 42/2011)1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 42/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 8 - (Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 42/2011)1. L'articolo 12 della l.r. 42/2011 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Vigilanza e sorveglianza) |
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Art. 9 - (Abrogazione dell'art. 16 della l.r. 42/2011)1. L'articolo 16 della l.r . 42/2011 è abrogato. |
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Art. 10 - (Norme transitorie e finali)1. La cartografia ufficiale di cui al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/2011 come modificato dalla presente legge è pubblicata in formato digitale sul portale della Regione e sul sito web istituzionale del Parco naturale regionale Sirente Ve |
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Art. 11 - (Clausola di neutralità finanziaria)1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 12 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione T |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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