La Sent. Corte Cost. 28/11/2022, n. 235 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui ha sostituito l’art. 12, comma 2, lettera c), della L.R. 02/12/2011, n. 42, limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022) e, nella parte in cui ha introdotto l’art. 12, comma 3, della medesima legge, là dove fa riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2, anziché «alla lettera d)» del medesimo comma 2.

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