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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Banca dati nazionale contratti pubblici e Fascicolo virtuale operatore economico
L'art. 53 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) apporta, tra l'altro, modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
In particolare, il Decreto Semplificazioni 2021, intervenendo sull'art. 29, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, prevede che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016.
L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Leg.vo 50/2016 (relativo all'accesso agli atti) e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati (di cui all'art. 162 del D. Leg.vo 50/2016), la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione a livello nazionale. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si prevede inoltre (tramite modifica all'art. 81, del D. Leg.vo 50/2016) che l'ANAC individui, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AGID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati.
Fascicolo virtuale dell'operatore economico
Il nuovo art. 81, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici venga istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione (di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016), l'attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici (di cui all'art. 84 del D. Leg.vo 50/2016), nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione che l'operatore economico carica (di cui all'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016).
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
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