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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 03/05/2021, n. 6
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- L.R. 29/12/2021, n. 22
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "gli interventi" sono inserite le seguenti: "di riqualificazione e miglioramento della dotazione di se |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/19971. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del Quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c-bis), stabil |
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Art. 4 - Inserimento degli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies della L.R. 36/19971. All'inizio del Capo I del Titolo IV della L.R. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 23-bis - (Elementi costitutivi del PSI) 1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l'analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g). 2. Il PSI è composto dai seguenti atti: a) il documento di preparazione del Piano; b) il progetto di PSI; c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; 3. Il documento di preparazione del Piano contiene: a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale; b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive: 1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa; 2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda; 3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI; 4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica; c) il quadro dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell'incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano; d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo. 4. Il progetto del PSI prevede: a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità; b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunal |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 24 della L.R. 36/19971. Alla fine del comma 1-bis dell'articolo 24 della L.R |
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Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 39-bis della L.R. 36/19971. L'articolo 39-bis della L.R. 36/1997 e s |
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Art. 7 - Modifiche agli articoli 47-bis e 47-ter della L.R. 36/19971. Al comma 2 dell'articolo 47-bis della L.R. 36/1997 e successive modificazioni e i |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 57 della L.R. 36/19971. Al comma 1 dell'articolo 57 della L.R. 36/1997 e |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 58 della L.R. 36/19971. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 58 dell |
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Art. 10 - Modifica all'articolo 68 della L.R. 36/1997 |
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Art. 11 - Piani urbanistici attuativi (PUA) di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 20211. Per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ammissibili ai contributi statali di cui all'articolo 1, comma 139, della L. 145/2018 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali il vigente strumento urb |
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Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio1. Al comma 1, dell'articolo 15 della L.R. 13/2014 |
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Art. 13 - Disposizioni per l'anno 2021 in materia di demanio marittimo1. Per l'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono rilasciare titoli concessori per la collocazione di dehors sulle aree del demanio |
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Art. 14 - Norma di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
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