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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: sorteggio per selezione operatori economici da invitare alle procedure negoziate
SORTEGGIO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI - Con il recente quesito del 27/02/2025, n. 3023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito al divieto di utilizzare il sorteggio dei nominativi degli operatori economici (o.e.) nelle procedure negoziate.
In particolare, è stato chiesto se l'art. 50, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 possa essere interpretato nel senso che non può essere utilizzato il sorteggio su elenchi di operatori economici che non abbiano manifestamente espresso l'interesse alla partecipazione alla specifica gara, per ovviare alla possibilità concreta che una selezione ristretta di operatori su un elenco molto ampio, possa portare all'assenza di offerte e dunque a frequenti casi di gare deserte. Viceversa, il sorteggio fra il ristretto gruppo di operatori economici che abbiano manifestato interesse all'invito alla gara, è molto improbabile che conduca al fallimento della procedura di selezione.
Contesto normativo
L'art. 50, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
Parere MIT
Il MIT ha rilevato che:
- l'interpretazione prospettata nel quesito non appare coerente con il divieto normativo di utilizzare il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti sotto soglia;
- nel caso di estrazione da elenchi di operatori economici qualificati, la stazione appaltante, nel proprio regolamento interno, eventualmente adottato ai sensi della lett. c), dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.1 al D. Leg.vo 36/2023, individua i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;
- in mancanza di regolamento interno, tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e sono individuati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente (art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 al D. Leg.vo 36/2023),
- la mancata presentazione di offerte da parte di o.e. inseriti nell’elenco può essere in ogni caso disciplinata nel suddetto regolamento, in conformità all’art. 3, comma 3, del citato Allegato II.1, laddove prevede che possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di 3 inviti nel biennio.
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