La tettoia sul lastrico solare può costituire sopraelevazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/04/2021

La tettoia sul lastrico solare può costituire sopraelevazione

Secondo il Consiglio di Stato, la tettoia sul lastrico solare può configurare una sopraelevazione soggetta alla disciplina di cui all'art. 90, D.P.R. 380/2001.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente proponeva ricorso contro la sentenza del TAR Lombardia-Milano 30/03/2020, n. 572 che aveva confermato l’ordine di demolizione di alcune opere effettuate nei locali in cui veniva svolta un’attività di ristorazione consistenti, tra l’altro, nella realizzazione di una scala di collegamento con il lastrico solare e nell’installazione, su quest’ultimo, di una tettoia e due canne fumarie.

A giudizio della ricorrente - si legge nella sentenza appellata - la realizzazione di una tettoia aperta su tre/quattro lati non avrebbe dato luogo alla creazione di una superficie abitabile, non configurando quindi una sopraelevazione per la quale è richiesta la certificazione di idoneità statica ai sensi dell’art. 90, D.P.R. 380/2001. Sul punto richiamava il Capitolo 8, punto 8.4.3 delle N.T.C. 2018 (Norme tecniche per le costruzioni - D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018) che, tra le opere strutturali da assoggettare obbligatoriamente agli “interventi di adeguamento”, esclude le variazioni dell’altezza dell’edificio dovute a modifiche della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non ritenute sopraelevazioni in senso proprio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 marzo 2021, n. 2563, ha confermato la sentenza del TAR ritenendo corrette le argomentazioni della decisione del giudice di primo grado e fornendo ulteriori chiarimenti sul tema.

NECESSITÀ DELL’ADEGUAMENTO - Il TAR aveva osservato che secondo la richiamata disposizione delle Norme tecniche del 2018 (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018) l’adeguamento è comunque richiesto nel caso di “variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%” (nella fattispecie era stato evidenziato che la nuova destinazione impressa alla copertura trasformata in terrazza determinava un aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un punto di vista della sicurezza sismica). In aggiunta, il Capitolo 8.3 delle N.T.C. impone una verifica di sicurezza quando ricorre “il cambio di destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore” (come avvenuto nel caso di specie).

SOPRAELEVAZIONE E CREAZIONE DI SUPERFICIE ABITABILE - Ciò posto, quanto all’asserita mancata creazione di superficie abitabile, che secondo la ricorrente avrebbe costituito il presupposto necessario per configurare una sopraelevazione, la sentenza appellata aveva chiarito che la trasformazione di una copertura di un immobile da spazio non accessibile, se non per attività di manutenzione, a terrazza destinata ad ospitare, seppure in via non continuativa, delle persone rappresenta una variazione rilevante che necessariamente richiede un intervento di adeguamento, previo rilascio della certificazione di idoneità statica da parte del competente Ufficio tecnico.

Il Consiglio di Stato ha puntualizzato inoltre che la disciplina di cui all’art. 90 del D.P.R. 380/2001 non fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile.
Tuttavia, anche se tale accezione è stata fatta propria dalla giurisprudenza, alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, ritenuto strumento utile in senso interpretativo, la detta precisazione non è però idonea ad inficiare la correttezza dell’interpretazione data dal TAR, in quanto proprio la stessa giurisprudenza ha ritenuto possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, possano essere utilizzate a tal fine (C. Stato 30/11/2020, n. 7601).

Dalla redazione