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11/03/2021

Criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e scelta del contraente: parere del MIT

In tema di appalti pubblici, il MIT ribadisce che se un servizio è al contempo ad alta intensità di manodopera e caratterizzato da prestazioni a elevata ripetitività o standardizzate con condizioni definite dal mercato, dovrà comunque essere applicato il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità prezzo.

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, si è rivolta al dipartimento di supporto giuridico del MIT (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS) una stazione appaltante che doveva affidare servizi manutentivi per la conduzione di impianti termici, per impianti antincendio, per impianti di refrigerazione dell’aria e per gli ascensori, tutti di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria.

Il quesito sottoposto riguardava il criterio di scelta del contraente da applicare ai suddetti servizi, i quali, da una parte erano strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi era quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate e, dall’altra, erano ad alta intensità di manodopera.

Il MIT (con il Parere 818/2021) ha rammentato che:
- la Sent. C. Stato Ad. Plen. 21/05/2019, n. 8 aveva chiarito che gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi della lett. a), dell’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi della lett. b), dell’art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 (si veda Appalti pubblici: OEPV miglior rapporto qualità/prezzo anche per servizi standardizzati);
- tale principio è stato poi formalizzato nella stessa lettera b), dell’art. 95, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, tramite modifica apportata dal D.L. 32/2019 (c.d. DL Sblocca cantieri).

Di conseguenza, se un servizio è al contempo ad alta intensità di manodopera e caratterizzato da prestazioni a elevata ripetitività o standardizzate con condizioni definite dal mercato, dovrà comunque essere applicato il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità prezzo.

Ciò premesso, il MIT ha rilevato che occorre verificare in concreto se il servizio in oggetto può definirsi ad alta intensità di manodopera ex art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale sono servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.
Tale informazione si ricava dal prospetto economico da utilizzare come base per il progetto del servizio, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del D. Leg.vo 50/2016. Se tale importo è pari o superiore al 50% delle restanti voci, il servizio è da qualificarsi come ad alta intensità di manodopera e, conseguentemente, dovrà applicarsi il criterio dell’OEPV basata sul miglior rapporto qualità prezzo.
 

Dalla redazione