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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bando di gara, riduzione dei costi della manodopera
BASE D’ASTA RIDUZIONE COSTI DELLA MANODOPERA - Nel caso di specie il ricorrente contestava gli atti relativi ad una procedura per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale per violazione dell’art. 41, comma 13 e 14, del D. Leg.vo 36/2023. In particolare, riteneva che l’importo calcolato dalla stazione appaltante del costo della manodopera sarebbe stato inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando le tabelle ministeriali settoriali.
Ai sensi del comma 14 dell’art. 41 cit. per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. Quest’ultimo stabilisce che per i contratti di lavori e servizi, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia assistenziale e previdenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
TAR Lazio-Roma 30/12/2024, n. 23738 ha innanzitutto rilevato che la giurisprudenza amministrativa, laddove ha formulato un giudizio di incongruità e illogicità della lex specialis in relazione alla individuazione di una base d’asta “già in partenza” al di sotto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti da fonti autorizzate dalla legge, ha valorizzato un disallineamento “evidente e significativo” tra il valore, assunto a base d’asta, e i livelli retributivi orari indicati nelle tabelle ministeriali.
Inoltre è stato precisato che una base d’asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle tabelle ministeriali non è di per sé causa di illegittimità della legge di gara; lo diventa allorquando vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore.
Occorre quindi stabilire se l'eventuale differenziale dovuto allo scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d'asta e quello risultante dalla tabelle ministeriali sia idoneo o meno ad inficiare la validità del bando secondo i suddetti criteri.
Sul punto il TAR ha evidenziato che la più recente giurisprudenza in materia, richiamati i predetti principi, ha valorizzato come significativo lo scostamento oscillante, a seconda dei livelli contrattuali del personale, tra un minimo del 34% ed un massimo del 48% (v. TAR Sicilia-Catania 16/12/2024, n. 4116).
Nel caso di specie invece si trattava di un disallineamento che, anche ove fosse dimostrato dalla ricorrente, oscillava tra valori ben inferiori a quelli ritenuti significativi al fine di inficiare la validità dell’intera procedura di gara.
Inoltre la stazione appaltante aveva effettuato la stima, sempre alla luce delle stesse tabelle ministeriali, facendo riferimento al costo medio in relazione ad una organizzazione d’impresa “prototipo”, nel rispetto dei livelli contrattuali funzionali alle mansioni da svolgere. Tale decisione risultava, quindi, espressione discrezionale delle scelte organizzative e/o gestionali della stazione appaltante, nonché conforme ai parametri di logicità e coerenza, alla luce dei dati indicati nel piano industriale, delle modalità di raccolta dei rifiuti e dei livelli professionali degli operatori interessati.