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22/01/2021

Abusi in zona vincolata, permesso di costruire in sanatoria e autorizzazione paesaggistica

È esclusa l’autorizzazione paesaggistica postuma per gli abusi diversi dagli abusi minori di cui all’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004. L’impossibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica impedisce anche la sanatoria edilizia ex art. 36, D.P.R. 380/2001.

La controversia riguardava la realizzazione di un manufatto nelle vicinanze di un bosco e di un corso d’acqua in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, per il quale era stata richiesta la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, di non essere a conoscenza del vincolo.

VINCOLO BOSCHIVO - La Corte di Cassazione penale, con la sentenza depositata il 07/01/2021, n. 190, ha innanzitutto ribadito che, una volta accertata la natura boschiva di un’area, il vincolo produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni date alla stessa dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l’ineludibile obbligo di presentare all’amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere affinché l’area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (C. Cass. pen. 10/03/2020, n. 9402).

SANATORIA URBANISTICA E VINCOLO PAESAGGISTICO - Ciò posto, la Corte ha affermato che la sanatoria prevista dagli artt. 36 e 45, D.P.R. 380/2001 riguarda il solo abuso urbanistico e non anche quello paesaggistico e che, comunque, non può essere legittimamente rilasciato alcun titolo abilitativo in sanatoria nel caso in cui:
- non sussista il requisito della doppia conformità;
- l’abuso sia stato realizzato in un’area vincolata.
La presenza del vincolo paesaggistico, ad avviso della Corte, costituisce infatti un insormontabile ostacolo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, al pari di quello dell’assenza del requisito della doppia conformità.

Pertanto il permesso di costruire in sanatoria è subordinato al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D. Leg.vo 42/2004, il quale stabilisce espressamente, al comma 4, che essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e che, fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori”), non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Abusi minori - Riguardo all’eccezione rappresentata dagli “abusi minori è stato inoltre ricordato che deve trattarsi di lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Tali interventi possono essere definiti “minori” in quanto caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato rispetto agli altri considerati nella medesima disposizione di legge.
Si tratta, dunque, di una ipotesi del tutto marginale (non applicabile alla fattispecie controversa che riguardava invece interventi con creazione di nuova volumetria), al di fuori della quale opera il disposto dell’art. 146, D. Leg.vo 42/2004 che, come già evidenziato, stabilisce perentoriamente che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

ORDINE DI DEMOLIZIONE - Inoltre la Corte ha considerato superato l’orientamento giurisprudenziale (formatosi precedentemente all’entrata in vigore del D. Leg.vo 42/2004) che considerava l’intervento immune dalle misure ripristinatorie e che l’autorizzazione paesaggistica “in sanatoria”, purché valida ed efficace, fosse idonea ad escludere l’applicazione dell’ordine di demolizione. Ed infatti, dalle disposizioni dell’art. 167, D. Leg.vo 42/2004 si ricava che il legislatore ha voluto chiaramente prevedere l’obbligo di ripristino, con la sola eccezione degli abusi “minori, per i quali consegue, in caso di positiva valutazione, l’applicazione della sanzione pecuniaria.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
essendo la possibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma espressamente esclusa dalla legge - ad eccezione dei casi, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004, relativi agli “abusi minori”- tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e l’eventuale emissione della predetta autorizzazione paesaggistica in spregio a tale esplicito divieto, oltre a non produrre alcun effetto estintivo dei reati, non impedisce neppure l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino”.

OBBLIGO DI INFORMARSI SULLE POSSIBILITÀ EDIFICATORIE - Con riferimento all’asserita ignoranza incolpevole circa la sussistenza del vincolo, i giudici hanno infine ribadito che la condotta colposa del reato di costruzione edilizia abusiva - ma il medesimo discorso vale anche per la disciplina della tutela del paesaggio - può consistere nell'inottemperanza all'obbligo di informarsi sulle possibilità edificatorie concesse dagli strumenti urbanistici vigenti, da assolversi anche tramite incarico a tecnici qualificati, e che non rientra nell’ipotesi di ignoranza inevitabile l’erronea convinzione che un determinato intervento non necessiti di specifico titolo abilitativo.

Dalla redazione