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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 16/05/2003, n. 1409
Deliberaz. G.R. Veneto 16/05/2003, n. 1409
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[Premessa]Con la legge 13 aprile 1999 n. 108 il legislatore statale, introducendo la lettera d-bis) all’art. 14 della legge n. 416/1981, ha dato l’avvio ad una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita della stampa. La vendita poteva essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici e doveva essere preceduta da una comunicazione al comune territorialmente competente contenente l’indicazione della tipologia di vendita che si intendeva sperimentare, prescelta tra quelle di cui al numero 4) della predetta lettera d-bis), vale a dire tra la vendita di soli quotidiani o soli periodici ovvero quotidiani e periodici. La durata della sperimentazione è stata di soli diciotto mesi. Terminata la sperimentazione, il Governo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge n. 108/99, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 in materia di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” che attualmente disciplina il settore delle vendite dei quotidiani e dei periodici. In base all’art. 1 di tale decreto, le regioni sono tenute ad emanare la “disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica”, ivi inclusi “gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi”. (art.6, comma 1). Il nuovo sistema di vendita delineato dall’articolo 1, comma 2, del decreto 170/01 si articola su tutto il territorio nazionale in: |
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ALLEGATO A - SISTEMA DI VENDITA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI. CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170 RECANTE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
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Titolo I – Finalità |
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Art. 1 - Oggetto del provvedimento1. In attesa dell’emanazione della nuova normativa regionale che, in attuazione del Titolo V&de |
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Art. 2 - Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. 2. In base al citato decreto legislativo s’intendono per: |
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Titolo II - Regime giuridico delle autorizzazioni |
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Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni all’apertura di un punto di vendita1. L’attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 2. È condizione per il rilascio dell’autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98. 3. Per i punti vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasc |
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Art. 4 - Natura giuridica dell’attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi1. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le |
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Art. 5 - Casi di esenzione dall’autorizzazione1. Nei casi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere dalla a) alla g) del decreto legislativo |
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Art. 6 - Speciali autorizzazioni alla vendita1. In caso di assenza del piano di localizzazione di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legis |
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Art. 7 - Cessazione dell’attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi1. Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra |
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Art. 8 - Trasferimento di sede1. Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è sog |
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Art. 9 - Disposizioni generali1. In virtù dell’art.26, comma 6, del d.lgs.114/98 il quale, fra l’altro, ha soppr |
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Art. 10 - Orari di vendita1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs.114/98. |
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Art. 11 - Parità di trattamento e modalità di vendita1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita. |
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Art. 12 - Sanzioni1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano le norme d |
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Titolo III - Programmazione dei punti vendita |
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Art. 13 - Criteri per l’adozione dei piani di localizzazione1. I comuni adottano i piani di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo al fine di: a) favorire la diffusione dell’informazione a mezzo stampa; b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale; c) assicurare il giusto contemperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. 2. Prima dell’adozione del piano di localizzazione i comuni provvedono a: a) suddividere il territorio comunale in zone secondo criteri di omogeneità; b) determinare per ciascuna zona del territorio comunale: 1) la dislocazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi attualmente esistenti; 2) la densità di popolazione; 3) il numero di famiglie; 4) le caratteristiche urbanistiche e sociali; 5) l’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ulti |
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Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi1. L’autorizzazione per i punti vendita non esclusivi è rilasciata solo previa valutazione dei parametri di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a). 2. Al fine di garantir |
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Art. 15 - Durata temporale del piano di localizzazione1. In sede di adozione del piano di localizzazione ogni comune determina la durata temporale dello st |
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Art. 16 - Validità dei piani di localizzazione adottati1. I comuni provvedono alla riformulazione dei piani di localizzazione adottati, ai sensi dell’ |
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Art.17 Termine entro il quale devono essere adottati i piani di localizzazione1. I piani di localizzazione sono adottati entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedi |
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Art. 18 - Assenza del piano di localizzazione1. In assenza del piano di localizzazione, ovvero della sua mancata riformulazione ai sensi dell&rsqu |
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