Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 08/08/2003, n. 47/R
D. P.G.R. Toscana 08/08/2003, n. 47/R
D. P.G.R. Toscana 08/08/2003, n. 47/R
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 10/08/2020, n. 84/R
- D.P.G.R. 30/01/2019, n. 6/R
- D.P.G.R. 12/06/2018, n. 29/R
- D.P.G.R. 03/01/2018, n. 1/R
- D.P.G.R. 31/10/2017, n. 63/R
- D.P.G.R. 28/03/2017, n. 12/R
- D.P.G.R. 06/03/2017, n. 6/R
- D.P.G.R. 31/03/2015, n. 39/R
- D.P.G.R. 02/02/2015, n. 11/R
- D.P.G.R. 08/01/2015, n. 3/R
- D.P.G.R. 30/07/2013, n. 41/R
- D.P.G.R. 11/02/2013, n. 5/R
- D.P.G.R. 15/05/2012, n. 20/R
- D.P.G.R. 22/03/2012, n. 11/R
- D.P.G.R. 05/01/2011, n. 2/R
- D.P.G.R. 16/03/2010, n. 30/R
- D.P.G.R. 30/12/2009, n. 88/R
- D.P.G.R. 05/06/2009, n. 28/R
- D.P.G.R. 07/07/2008, n. 38/R
- D.P.G.R. 25/10/2007, n. 52/R
- D.P.G.R. 02/02/2005, n. 22/R
- D.P.G.R. 03/01/2005, n. 12/R
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Sistema regionale delle competenze1. Nell’ambito del sistema regi |
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Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell’istruzione, formazione e lavoro1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l’integrazione e l’interoperabilità delle basi informative relative all’istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativ |
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Art. 4 - Semplificazione telematica1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità: |
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TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO |
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Capo I - Caratteristiche del sistema integrato |
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Art. 5 - Soggetti del sistema integrato |
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Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività1. L’offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione &e |
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Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo: a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione; |
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Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da: a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente; b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al terri torio regionale; c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o |
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Art. 7 ter - Nomina e durata in carica |
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TITOLO III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA |
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Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi |
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Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all’ articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale dell’infanzia |
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Art. 36 - Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali: a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo; b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sul |
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Art. 38 - Comuni1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le propos |
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Art. 39 - Province e città metropolitana1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle ist |
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Art. 39 bis - Regione1. La Giunta regiona |
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Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali |
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Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell’offerta formativa pubblica1. La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50 “, comma 3” N105. 2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall |
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Art. 51.2 - Compiti dei servizi per l’impiego |
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TITOLO VII - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO |
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Capo II - Azienda per il diritto allo studio universitario |
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Art. 53 - Articolazioni organizzative territoriali dell’azienda |
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Art. 54 - Criteri per l’organizzazione dei servizi agli studenti |
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Art. 55 - Consiglio di amministrazione1. N38 2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione: a) l’approvazione del regolamento organizzativo dell’azienda e degli altri regolamenti interni; |
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Art. 56 - Il Presidente1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione |
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Art. 57 - Il Collegio dei revisori1. N39 2. Gli atti dell’azienda sono trasmessi |
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Art. 58 - Il direttore1. Il direttore svolge le seguenti funzioni: a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda e dei relativi risultati; b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; |
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Art. 60 - Regolamento organizzativo1. Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina: a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda; |
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Art. 60 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell‘azienda definisce annualmente, con proiezione triennale |
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Art. 61 - Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. |
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Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti1. L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’università o da al |
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Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti |
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Art. 63 - Carta dei servizi |
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Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all&rsquo |
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Sezione I Principi generali |
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Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze1. Il sistema regionale d |
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Art. 66 bis - Libretto formativo del cittadino |
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Art. 66 ter - Repertorio regionale della formazione regolamentata1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l’esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta: |
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Sezione II - Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze |
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Art. 66 quater - Repertorio regionale delle figure professionali1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. |
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Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti: |
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Art. 66 sexies - Individuazione e validazione delle competenze1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale. 2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 |
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Art. 66 septies - Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze1. L’esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all’articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi: a) anagrafica del richiedente; |
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Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti |
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Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato: a) su richiesta dell'organismo formativo, al termine di un percorso formativo; |
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Art. 66 decies Commissione d’esame per la certificazione delle competenze1. "Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato"N175 regionale nomina la commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze. 2. Per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale la commissione è composta da: a) un presidente; b) due componenti iscritti nell’elenco degli esperti di settore di cui al comma 5; c) un componente iscritto nell’elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7. |
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Art. 66 undecies - Oneri per lo svolgimento dell’esame1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d&rsquo |
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Sezione III Dichiarazione di equipollenza |
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Art. 66 duodecies - Dichiarazione di equipollenza1. Fino alla completa definizione del repertorio nazio |
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Capo II – Accreditamento |
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Art. 67 - Finalità dell’accreditamento e soggetti accreditabili1. L&rsqu |
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Art. 69 - Soggetti non tenuti all’accreditamento1. Non sono soggetti all’accreditamento: a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse; |
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Art. 70 - Regimi particolari di accreditamento1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono: a) formazione nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all&rsqu |
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Art. 71 - Requisiti per l’accreditamento |
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Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti: |
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Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo f |
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Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi: a) che si trovano in stato di "liquidazione giudiziale"N175, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; |
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Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell’accreditamento |
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Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento: |
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Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter "e della ve |
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Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all’utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con delib |
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Art. 73 bis - Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) |
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Art. 74 - Procedura di accreditamento1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale. N22 2. Entro “centoventi”N132 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente “, previa verifica dell’ammissibilità della domanda,”N166 adotta il relativo provvedimento. |
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Art. 75 - Revoca dell’accreditamento1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento: a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati "all'articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE"N175; b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell’ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi; |
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Art. 76 - Sospensione dell’accreditamento1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all’organismo formativo un termine per l’adeguamento. N87 |
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Art. 76 bis - Rinuncia all’accreditamento1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall&rs |
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Capo III - Attività formative |
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Art. 76 ter - Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri: |
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Art. 77 - Standard dei percorsi formativi |
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Art. 77 bis - Tipologie di percorsi formativi1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai |
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Art. 77 ter - Obiettivi di apprendimento1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali. |
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Art. 77 quater - Articolazione e attività dei percorsi1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento. |
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Art. 77 quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, att |
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Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative1. Il riconoscimento dell’attività formativa di cui all&rsqu |
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Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a car |
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Art. 86 bis - Obblighi del soggetto promotore1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a: a) fornire al soggetto ospitante una informativ |
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Art. 86 ter - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999; c) non avere effettuato licenziamenti ", nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio,"N174 per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato |
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Art. 86 quater - Obblighi e diritti del tirocinante1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; b) seguire le indi |
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Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso |
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Art. 86 sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra |
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Art. 86 septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo "e adeguate a garantirne il raggiungime |
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Art. 86 octies - Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. N172 2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies. |
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Art. 86 nonies - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento "all'unità operativa dove è attivato il tirocinio"N175, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti: a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante: 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giun |
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Art. 86 decies - Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati1. I soggetti ospitanti privati |
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Art. 86 duodecies - Informazione e monitoraggio |
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Art. 86 - quaterdecies - Violazioni sanabili e non sanabili1. In attuazione dell’articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo. 2. Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono: |
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Art. 87 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore |
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Art. 87 bis - Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore |
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Sezione I - Rendicontazione delle spese |
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Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese |
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Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano “alla Regione” N114 il rendiconto finale di spesa. |
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Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, le |
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Art. 93 - Bilancio consuntivo1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell’esercizio finanziar |
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Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi: a) mancato avvio dell’attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione; |
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Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica |
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Art. 95 bis - Verifiche degli interventi1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e control |
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Capo I - Organismi istituzionali |
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Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita |
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Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da: |
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Art. 97 - Nomina e durata in carica1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle “organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni s |
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Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese1. I sei compo |
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Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese |
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Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all’ articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavorator |
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Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è |
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Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese |
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Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentan |
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Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102, le associaz |
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Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo |
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Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente: |
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Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente: |
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Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le “organizzazioni rappresentative delle impre |
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Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale |
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Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili |
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Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili1. Il comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili, di c |
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Art. 113 - Nomina e durata in carica1. Il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base |
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Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro1. L’organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera c), N31 è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assu |
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Art. 115 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori1. L’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera d), N32 è individuata in base al maggior numero di iscritti |
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Art. 116 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’associazione dei disabili1. L’associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera e), N33 è individuata in base al maggior numero degli |
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Capo II - Servizi per l’impiego |
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Art. 117 - Sistema regionale e provinciale per l’impiego1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali. 2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servi |
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Art. 118 - Tipologie dei servizi per l’impiego1. Le tipologie dei servizi per l’impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali: |
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Art. 119 - Standard minimi di funzionamento dei servizi1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell’ambito delle aree funzionali individuate nell’ articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono: a) centro per l’impiego: 1) accoglienza: 1.1 prima informazione; 1.2 prima iscrizione e certificazioni; 1.3 autoconsultazione; 2) consulenza e servizi per l’ occupabilità: 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello; |
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Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni |
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Art. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l’impiego1. Per l’individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell’accordo per l’individuazione degli stan |
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Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati |
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Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro |
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Art. 122 - Articolazione e tenuta dell’albo1. L’albo di cui all’ articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articol |
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Art. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionale1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione: a) le agenzie di intermediazione; b) le agenzie di ricerca e selezione del personale; |
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Art. 124 - Regime particolare di autorizzazione1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. |
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Art. 125 - Requisiti per l’autorizzazione regionale1. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione sono quelli previsti dall’articolo 4, dall’articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c),del d.lgs. 276/2003. |
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Art. 126 - Iscrizione all’albo1. L’iscrizione all’albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su apposi |
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Art. 127 - Autorizzazione provvisoria1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’albo, i soggetti interessati richiedono l’autorizzazione provvisoria all’esercizi |
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Art. 128 - Autorizzazione a tempo indeterminato1. Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta. In attesa del rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato, l’autorizzazione provvisoria si intende prorogata. |
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Art. 129 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all’agenzia, l’autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non av |
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Art. 130 - Competenze professionali1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità: a) almeno quattro unità nella sede principale; b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica; |
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Art. 131 - Locali1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell&rsqu |
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Art. 132 - Pubblicità e trasparenza1. All’esterno ed all’interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile g |
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Art. 133 - Comunicazioni1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle attività e l’iscrizione all’albo |
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Art. 134 - Divieto di transazione commerciale1. L’autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale. |
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Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro |
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Art. 135 - Definizione di servizi al lavoro1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro: |
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Art. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all’ articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di |
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Art. 137 - Articolazione e tenuta dell’elenco1. L’elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali. |
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Art. 138 - Requisiti per l’iscrizione dei soggetti privati1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione; |
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Art. 139 - Requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 140 - Locali1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell&rsq |
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Art. 141 - Competenze professionali1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore |
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Art. 142 - Procedura per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell&rsqu |
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Art. 143 - Domanda di accreditamento1. I soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda d |
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Art. 144 - Iscrizione nell’elenco1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e l |
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Art. 145 - Durata dell’iscrizione e rinnovo1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell’elenco per due anni dalla data d |
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Art. 146 - Sospensione e revoca dell’accreditamento1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all’interessato, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che risultino non avere ottemper |
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Art. 147 - Comunicazioni1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l’iscrizio |
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Art. 148 - Divieto di transazione commerciale1. L’accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale. |
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Sezione III - Disposizioni comuni |
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Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pub |
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Art. 150 - Tutela dei dati personali1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat |
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Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat |
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Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat |
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Capo IV - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati |
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Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le a |
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Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell’ articolo |
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Art. 155 - Convenzioni per l’incentivazione del raccordo pubblico e privato1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 154, comma 2 prevede: a) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003; |
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Art. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di d |
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Art. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazione1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione: |
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Art. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l’agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio |
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Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavor |
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Art. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all’ articolo 159 e i loro consorzi devono: a) essere iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali previsto dall&rsquo |
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Art. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 159, comma 2 deve indicare: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall’ articolo 159 comma 4; c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni; e) le modalità per la presentazione dell’attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall’impresa conferente; f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati; g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva; h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per l’impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento; i) la riduzione della quota d’obbligo per l’impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse; l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili. 2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l’importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d’impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa. |
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