Il comma 2 dell'articolo 15 del D.P.G.R. 30/01/2019, n. 6/R. dispone:

"2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) la disciplina di cui alla sezione I-bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002, è effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) l’articolo 86 quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17 quater 2, comma 6 della l.r. 32/2002;

c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l’operatività del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b)-bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all’articolo 86 octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, è comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l’impiego."

Dalla redazione