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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 08/01/2015, n. 3/R
D. P.G.R. Toscana 08/01/2015, n. 3/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 R (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione profess |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell’istruzione, formazione e lavoro 1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali d |
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Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Inserimento del capo I bis nel titolo II del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo il capo I del titolo II del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Capo I bis - Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione 1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da: a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente; b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al terri torio regionale; c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato; |
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Art. 5 - Modifica della rubrica del titolo V del d.p.g.r. 47/R/20031. La rubrica del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Disposiz |
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Art. 6 - Modifica della rubrica del capo I del titolo V del d.p.g.r. 47/R/20031. La rubrica del capo I del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: &ldq |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 2 dell’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 2 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/20031. L’alinea del comma 1 dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito d |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/20031. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole &ldq |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “2 bis. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.”. |
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Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 quater - Libretto formativo del cittadino |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 quinquies - Procedimenti per il ricono |
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Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze 1. La descrizione delle competenze è finalizzata |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 septies - Validazione delle competenze 1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali. 2. Il sog |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/20031. Al comma 1 dell’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “attivata” & |
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Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze 1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento for |
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Art. 20 - Inserimento dell’articolo 66 nonies 11. Dopo l’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 66 nonies 1 - Esame per la certificazione delle competenze |
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Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 66 decies - Commissione d’esame per la certificazione delle competenze. 1. L’ente di cui all’articolo 66 nonies, comma 3 nomina la commissione d’esame per la certificazione delle competenze. 2. Per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale la commissione è composta da: a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile del procedimento di certificazione; |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguen |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/20031. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 24 - Inserimento dell’articolo 66 duodecies 11. Dopo l’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. |
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Art. 25 - Inserimento della sezione I nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/20031. Nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 67 è inserita |
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Art. 26 - Sostituzione dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 67 - Finalità dell’accredi |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 68 del d.p.g.r. 47/R/20031. Al comma 2 dell’articolo 68 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “struttura regionale |
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Art. 28 - Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 69 - Soggetti non tenuti all’accreditamento 1. Non sono soggetti a |
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Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 70 - Regimi particolari di accreditamento 1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il ril |
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Art. 30 - Inserimento dell’articolo 70 bis nel d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo l’articolo 70 del al d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Inserimento della sezione II nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo la sezione I del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 71 |
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Art. 32 - Sostituzione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 71 - Requisiti per |
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Art. 33 - Inserimento dell’articolo 71 bis nel d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo l’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa |
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Art. 34 - Inserimento dell’articolo 71 ter nel d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo l’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il conte |
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Art. 35 - Inserimento dell’articolo 71 quater nel d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo l’articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento 1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coat |
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Art. 36 - Inserimento dell’articolo 71 quinquies nel d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo l’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell’accreditamento |
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Art. 37 - Sostituzione dell’articolo 72 nel d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attivi |
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Art. 38 - Sostituzione dell’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento |
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Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi 1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all’utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi. |
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Art. 40 - Inserimento della sezione III nel capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo la sezione II del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, prima dell’articolo 7 |
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/20031. Al comma 4 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “73 sono soggette” |
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Art. 42 - Modifiche all’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/200331. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “all’articolo 73” sono sosti |
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Art. 43 - Modifiche all’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 1 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 44 - Inserimento dell’articolo 76 ter nel d.p.g.r. 47/R/20031. Nella sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 76 ter - Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica 1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità forma |
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Art. 45 - Sostituzione dell’articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 79 del d.p.g.r. 47/R/20031. Al comma 1 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “del presente titolo |
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Art. 47 - Modifica della rubrica della sezione II del d.p.g.r. 47/R/20031. La rubrica della sezione II del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituit |
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Art. 48 - Sostituzione dell’articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 49 - Abrogazione dell’articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 88 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato. |
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Art. 50 - Sostituzione dell’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese 1. Per gli interventi |
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Art. 51 - Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/20031. Il comma 2 dell’articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 52 - Modifiche all’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/20031. Al comma 4 dell’articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “costi diretti” son |
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Art. 53 - Sostituzione dell’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi 1. La Regione e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fi |
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Art. 54 - Modifiche all’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/20031. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla |
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Art. 55 - Modifiche all’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo il comma 1 dell’articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 56 - Sostituzione dell’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/20031. L’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale 1. Il Com |
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Art. 57 - Modifiche all’articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/20031. Dopo il comma 1 dell’articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 58 - Norme transitorie e finali1. Fino alla costituzione dell’elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 7, del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento, il dirigente della competente struttura regionale si avvale, per l’aggiornamento del repertorio regionale delle figure professionali di cui all’articolo 66 ter dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003, del Comitato tecnico di cui all’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all’entrata in vigore del presente |
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