Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 13
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 13
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 13
D. Leg.vo 16/01/2013, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
Scarica il pdf completo | |
---|---|
PremessaIl Presidente della Repubblica
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione,» e in particolare l'articolo 17; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 m |
|
Capo I - Disposizioni generali |
|
Art. 1 - Oggetto1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e a |
|
Art. 2 - Definizioni1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendiment |
|
Art. 3 - Sistema nazionale di certificazione delle competenze1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11. |
|
Capo II - Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze |
|
Art. 4 - Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema. 2. Gli standard minimi di servizio d |
|
Art. 5 - Standard minimi di processo1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'articolazione nelle seguenti fasi: |
|
Art. 6 - Standard minimi di attestazione1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi: |
|
Art. 7 - Standard minimi di sistema1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme g |
|
Capo III - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali |
|
Art. 8 - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 6 |
|
Capo IV - Monitoraggio e valutazione di sistema |
|
Art. 9 - Monitoraggio e valutazione1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzi |
|
Capo V - Disposizioni finali |
|
Art. 10 - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti naz |
|
Art. 11 - Disposizioni finali1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento. |
Dalla redazione
- Professioni
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
- Tariffa Professionale e compensi
Costi chilometrici ACI per il calcolo del “fringe benefit” e per i rimborsi spese
- Redazione Legislazione Tecnica
- Previdenza professionale
- Esercizio, ordinamento e deontologia
- Fisco e Previdenza
- Professioni
Obblighi fiscali e previdenziali di lavoratori autonomi liberi professionisti e collaboratori
- Dino de Paolis
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Sgravi contributivi imprese edili
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
Sgravi contributivi per i lavoratori delle imprese edili
- Redazione Legislazione Tecnica
- DURC
- Fisco e Previdenza
- Lavoro e pensioni
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): richiesta e rilascio online, procedure, requisiti e validità
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/12/2024
- Casa, stop agli sconti fiscali sulle caldaie a gas dal 2025 da Il Sole 24 Ore
- Rinnovabili, disco verde di Bruxelles: 9,7 miliardi per le tecnologie mature da Il Sole 24 Ore
- Pedemontana, via libera al finanziamento da 1,7 mld Costi in aumento del 30% da Il Sole 24 Ore
- Nuove regole sul lavoro autonomo dal 2024 da Il Sole 24 Ore
- Spalma detrazioni 110% per il 2022 solo per intero da Il Sole 24 Ore
- Appalti, sui contratti Parlamento con le parti sociali da Il Sole 24 Ore