Capo abrogato dal D.P.G.R. 03/01/2018, n. 1/R, così recitava:

“Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Art. 46 - Destinatari e durata del percorso formativo

1. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.

2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell’ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.

3. L’attività di formazione interna ed esterna all’azienda è strutturata per un totale di cinquecento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.

4. La Giunta regionale, in base all’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.


Art. 47 - Profili formativi

1. I profili formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.

2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.


Art. 48 - Contenuti, soggetti e strumenti dell’attività formativa

1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell’adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell’ambito dell’apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.

2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2.

3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.

4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate.

5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Art. 49 - Formazione aziendale

1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.”

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