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30/12/2020

Superbonus 110% e Circolare 30/E/2020 (SEGUE): i chiarimenti più interessanti

Sostituzione impianto ibrido; Detrazioni in presenza di pregresse detrazioni; Sostituzione impianto con split; Sconto in fattura e momento del pagamento; Condomino moroso; Cessionario del credito in buona fede; Cessione del credito per interventi non Superbonus; Condominio con più edifici; Salto classe energetica singoli appartamenti; Isolamento termico condominio e APE per tutti gli appartamenti; APE ante opera per lavori già iniziati.

Con la Circolare 22/12/2020, n 30/E, l’Agenzia delle entrate torna sul tema del Superbonus 110% (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico) per fornire un’ampia serie di chiarimenti sotto forma di domande e risposte.

Se su alcuni argomenti l’Agenzia risponde “senza rispondere” (si veda ad esempio la domanda 5.2.2 sulla modalità di calcolo dei compensi professionali se nel D.M. 17/06/2016 non ci sono voci pertinenti), altre risposte presentano invece profili di interesse.

Di seguito alcuni dei chiarimenti più interessanti, per la prima parte del presente contributo, concernente altre domande interessanti, si veda https://www.legislazionetecnica.it/7016193/news-edilizia-appalti-profess...

Sostituzione impianto ibrido (domanda 4.5.2)

Sono ammissibili al Superbonus gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit.

Detrazioni in presenza di pregresse detrazioni (domanda 4.5.3)
Non ci sono preclusioni alla fruizione di nuove agevolazioni in relazione a un nuovo intervento, anche in presenza di pregressi interventi agevolati con detrazioni ancora in corso, purché ovviamente si tratti di un intervento nuovo e siano rispettati tutti i requisiti tecnici, soggettivi e oggettivi previsti.

Sostituzione impianto con split (domanda 4.5.4)
Un impianto con pompe di calore multisplit può essere sostituito con impianto analogo con stesso numero di split.

Sconto in fattura e momento del pagamento (domanda 5.1.1)
In caso di sconto in fattura, il momento del pagamento si individua con le regole generali. Pertanto (lo aggiungiamo noi, l’Agenzia non lo dice), per le società si guarda sempre la regola della competenza, per le persone fisiche vale la data della fattura, dato che il pagamento non c’è.

Condomino moroso (domanda 5.1.2)
Nel caso di condomino moroso, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso [si parla però solo della comunicazione dei dati all’Agenzia per la cessione del credito, NdR] in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.
Il tutto deriva da un principio generale: il diritto a detrarre le spese per interventi su parti comuni di edifici residenziali spetta soltanto ai condòmini in regola con i versamenti (Circolare 57/1998; Circolare 121/1998). Tuttavia, il beneficio compete anche ai condomini morosi, qualora il pagamento della quota di spettanza venga in ogni caso effettuato entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, nella diversa ipotesi in cui non vi si ottemperi entro quella scadenza, non sarà possibile usufruire dell’agevolazione.

Cessionario del credito in buona fede (domanda 5.1.8)
Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Cessione del credito per interventi non Superbonus (domanda 5.2.1)
In caso di cessione del credito per interventi diversi dal Superbonus non serve acquisire l’asseverazione del tecnico (ma serve sempre il visto di conformità).

Condominio con più edifici (domanda 5.2.4)
Nel caso di condominio con più edifici, ciascun edificio può intervenire per sé. Se però si sostituisce la caldaia a servizio di tutti gli edifici, il doppio salto di classe energetica va riferito a tutti gli edifici. In caso contrario, se tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.
La verifica dei requisiti e l’APE vanno sempre riferiti a ciascun singolo edificio.
Vedi anche risposta 4.5.5.

Salto classe energetica singoli appartamenti (domanda 5.2.5)
Nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

Isolamento termico condominio e APE per tutti gli appartamenti (domanda 5.2.6)
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Requisiti, comma 1, in caso di interventi di isolamento termico condominiale è necessario acquisire post intervento anche tutti gli APE dei singoli appartamenti.

APE ante opera per lavori già iniziati (domanda 5.2.7)
Per lavori già iniziati prima dell’introduzione del Superbonus, è possibile redigere l’attestato di prestazione energetica ante opera in un secondo momento, utilizzando stratigrafie e dati impiantistici allo stato di progetto.

Dalla redazione