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23/12/2020

Requisiti di qualificazione e possesso del certificato di esecuzione dei lavori

Secondo il Consiglio di Stato il certificato di esecuzione dei lavori (CEL) comprovante i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara deve essere posseduto già al momento della domanda di partecipazione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie l’impresa ricorrente era stata esclusa dalla gara per insufficiente comprova delle condizioni di qualificazione richieste dal bando ai fini dell’ammissione alla procedura. Il ricorrente lamentava in particolare l’erroneità della sentenza del TAR che aveva confermato l’inidoneità a tal fine del certificato di buon esito relativo a lavori eseguiti nei cinque anni precedenti perchè emesso successivamente alla pubblicazione del bando. Secondo l’appellante la sentenza non aveva (erroneamente) distinto l’effettiva qualificazione (derivante dallo svolgimento dei lavori) dalla certificazione degli stessi (che costituirebbe solo un mezzo di prova della qualificazione).

NECESSITÀ DEL POSSESSO DEL CEL - Secondo il C. Stato 15/12/2020, n. 8025 invece l’operatore economico acquista il possesso del requisito di qualificazione tecnico-organizzativo solo a seguito dell’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell’appalto tramite l’emissione del certificato di esecuzione dei lavori (CEL). In detto certificato si dà, infatti, atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori. Pertanto solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo.
Il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide quindi con quello del possesso del certificato di esecuzione degli stessi. La certificazione dei lavori regolarmente eseguiti è, difatti, elemento essenziale, in quanto attiene alla tutela della necessità che il requisito esperenziale sia certo e validato da parte dell’Autorità munita del potere di verificarne il presupposto e, quindi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
A tal fine è necessario il rispetto di un termine certo entro il quale il partecipante deve possedere i requisiti di qualificazione (che, dichiarati dal concorrente nella domanda di partecipazione, devono essere mantenuti per tutta la gara, sino all’esecuzione dell’affidamento) e le relative complete attestazioni.
Pertanto nella fattispecie, già in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda, ciascun concorrente avrebbe dovuto disporre dell’attestazione con la prova del buon esito delle lavorazioni pregresse: in caso contrario, come nei fatti avvenuto, l’impresa non risultava né qualificata nel requisito previsto dal bando, né in possesso del relativo mezzo di prova.

In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e pertanto deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

NECESSITÀ DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - Inoltre è stato precisato che ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, quando il bando richiede a titolo di esperienza l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e, quindi, dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento). La regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili alle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis: solo laddove il bando lo preveda è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, sempre che questi siano certificabili (nel caso di stralci autonomi e funzionali dell’opera).

CONCLUSIONI - In applicazione dei suddetti principi i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto:
- che la Stazione appaltante non avesse in alcun modo innovato o integrato le regole di gara mediante l’introduzione, in via interpretativa e postuma, di un nuovo requisito di ammissione e di un’ulteriore causa di esclusione, ma si fosse limitata soltanto ad applicare le previsioni del Disciplinare, conformi a quanto previsto dalla normativa richiamata recata dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 83 e 86 del D. Leg.vo 50/2016;
- legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente che, non avendo ancora ottenuto il CEL alla data di presentazione della domanda, non era in possesso del requisito tecnico-organizzativo richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alla procedura.

Dalla redazione