Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 157/2020.
(Comunicato di mancata conversione pubblicato nella G.U. del 01/02/2021, n. 26)
Il Decreto dispone ulteriori misure a sostegno dei settori direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con i D.P.C.M. 24/10/2020 e D.P.C.M. 03/11/2020 per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, si prevedono deroghe e sospensioni in materia fiscale e contributiva e indennità per sostenere le imprese, l'economia ed il lavoro.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 157/2020.
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Titolo I
- Disposizioni in materia fiscale e contributiva
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969592
Art. 1. - Proroga del termine
di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
Art. 2. - Sospensione dei
versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
Art. 5. - Proroga versamenti
prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969597
Art. 6. - Estensione
dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020
ad ulteriori attività economiche
«1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969599
Art. 8. - Individuazione dei
soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dal
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969600
Titolo II
- Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969601
Art. 9. - Indennità per
i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali,
dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969602
Art. 10. - Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e società sportive
dilettantistiche
1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche ist
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969603
Art. 11. - Disposizioni a
favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decr
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969604
Art. 12. - Misure urgenti per
il sostegno dei settori turismo e cultura e per
l'internazionalizzazione
Art. 14. - Disposizioni
d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera
dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020
1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere pa
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969608
Art. 15. - Differimento delle
elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale
1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'
Art. 17. - Disposizioni in
materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero
dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «che, sulla base» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969611
Art. 18. - Responsabilità
per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma
7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie
internazionali
1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Minis
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969612
Art. 19. - Facoltà di
estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la «Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibil
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969613
Art. 20. - Misure per la
funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione
del lavoro irregolare
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969614
Art. 21. - Modifiche
all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
a) al comma 1 le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limit
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969615
Art. 22. - Contributo per la
riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario
1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di sald
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969616
Art. 23. - Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificaz
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
69648606969617
Art. 24. - Modificazioni
urgenti della legislazione emergenziale
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
Libro
38.00
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
Back to top
Benvenuto! La informiamo che questo sito fa utilizzo di cookies, anche attraverso servizi web di terze parti per migliorarne l´accessibilità e la navigazione
Il proseguimento della navigazione equivale comunque ad un Suo consenso all’utilizzo.