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19/11/2020

Subappalto: legittimità del limite del 40% previsto dal D.L. Sblocca cantieri

Il TAR Lazio torna sulla dibattuta questione della legittimità del limite quantitativo al subappalto previsto dall’art. 105, D. Leg.vo 50/2016, affermando che l’attuale limite del 40% stabilito dal D.L. Sblocca cantieri è compatibile con il diritto europeo.

Nel caso di specie la ricorrente contestava una clausola del disciplinare di gara che fissava al 40% la quota massima dell’importo subappaltabile, ritenendola in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze 27/11/2019, causa C-402/18 e 26/09/2019, causa C-63/18 (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo ).
Secondo quest'ultima pronuncia in particolare deve considerarsi contraria alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici la normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, che pone il limite del 30% per la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

Il TAR Lazio-Roma, con la sentenza 03/11/2020, n. 11304, ha respinto le argomentazioni della società ricorrente, rilevando che:
- il disciplinare risultava comunque in linea con quanto stabilito dal D.L. 32/2019 (c.d. D.L. Sblocca cantieri), conv. dalla L. 55/2019, che ha elevato al 40% fino al 31/12/2020, il limite del 30% fissato dall’art. 105, D. Leg.vo 50/2016;
- la Corte di giustizia, con le sentenze richiamate, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non ha escluso la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
Pertanto i giudici europei hanno considerato in conflitto con le direttive comunitarie in materia solo il limite del 30%, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

In conclusione, secondo il TAR Lazio-Roma, non può ritenersi contrastante con la normativa europea l’attuale limite pari al 40% delle opere previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019 e di conseguenza sono da considerarsi legittime le norme della lex specialis che ne dispongano l'applicazione.

Dalla redazione