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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 14/11/2014
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza; Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296R, in base ai quali - ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni |
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Art. 1 - Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66R, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attività di razionalizzaz |
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Art. 2 - Attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori1. Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti: a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni; |
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Art. 3 - Articolazione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori1. Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito un comitato guida (di seguito denominato comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - DAG, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente è previst |
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Art. 4 - Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicità |
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Art. 5 - Pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori1. Al fine di avviare le attività di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2. 2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 20 |
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Art. 6 - Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi com |
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Art. 7 - Monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti1. Nell'ambito delle azioni volte ad implementare la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza form |
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Art. 8 - Portale dei soggetti aggregatori1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale «www.acquistinretepa.it& |
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Art. 9 - Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attivit&ag |
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Art. 10 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, può formulare proposte al Presidente del Consiglio dei m |
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Art. 11 - Anticorruzione1. Nell'ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'ill |
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Art. 12 - Diffusione di buone pratiche1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali: |
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Art. 13 - Utilizzo delle piattaforme di acquisto1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti ag |
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Art. 14 - Rapporti con soggetti terzi1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i soggetti istituzionali competenti in tema di acqu |
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Art. 15 - Disciplina transitoria1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni: |
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Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti e/o eliminati(ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252) Oneri introdotti Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di dati alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. Riferimento normativo interno (articolo e comma) N1: art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. |
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