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07/10/2020

Apertura di nuova finestra e limite di distanza tra costruzioni

L’apertura di una finestra costituisce un nuovo elemento rispetto all’originaria costruzione ed è pertanto soggetta al limite di distanza di dieci metri previsto dall’art. 9, D.M. 1444/1968.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente si opponeva all’annullamento del permesso di costruire disposto dal TAR avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio esistente ad uso residenza con recupero di un sottotetto ai sensi L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12. In particolare risultavano violate le norme sulle distanze con riferimento alla apertura di nuova finestra su una parete dell’edificio.
Il ricorrente sosteneva in sostanza che, trattandosi di ristrutturazione edilizia, non fosse applicabile l’art. 9 del D.M. 1444/1968 il quale, nel prevedere il limite di distanza tra pareti finestrate, fa espressamente riferimento ai nuovi edifici.

PRINCIPI GENERALI SUL LIMITE DI DISTANZA - L’art. 9, D.M. 02/04/1968, n. 1444, comma 1, n. 2, stabilisce che per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A (centri storici) è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

In proposito il C. Stato 16/09/2020, n. 5466 ha innanzitutto riaffermato i principi generali espressi dalla giurisprudenza secondo i quali tale disposizione:

- ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile (vedi C. Stato 23/06/2017, n. 3093; C. Stato 08/05/2017, n. 2086; C. Cass. civ. 14/11/2016, n. 23136).

- riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: C. Stato 04/08/2016, n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

APERTURA DI NUOVA FINESTRA - Ciò posto, secondo il Consiglio di Stato, l’apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente è comunque soggetta - a prescindere dalla qualificazione dell’intervento edilizio - al limite della distanza di cui al D.M. 1444/1968.
Ed infatti l’apertura di una finestra costituisce un nuovo elemento che eccede rispetto all’originaria costruzione, che consiste in un ampliamento all’esterno della sagoma dell’edificio esistente e realizzato per la prima volta sulla base di un permesso di costruire che, per tale motivo, deve ritenersi illegittimo.

Ne deriva che in tale ipotesi risulta irrilevante indagare sulla qualificazione dell’intervento edilizio (nuova opera o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione) perché in ogni caso viene realizzato un elemento edilizio nuovo, che non era presente nel vecchio edificio, senza che sia possibile rinvenire deroghe nella disciplina urbanistica comunale (nei limiti in cui sono autorizzabili dalle leggi regionali).

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato che:
- la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate va rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. Infatti, mentre l'esistenza di pareti non finestrate poste a distanza inferiore a dieci metri non compromette la salubrità degli ambienti posti all'interno degli edifici che si fronteggiano e non costituisce fatto contrastante con il citato art. 9, con l'apertura di nuove finestre si pongono a rischio i valori di stampo pubblicistico tutelati dalla norma e si concretizza quindi la violazione;
- la disposizione di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968 si applica non soltanto quando si debbano realizzare nuove pareti, ma anche nel caso in cui si debbano aprire nuove finestre su pareti già esistenti poiché ciò confligge con la finalità della norma che è quella di impedire la formazione di intercapedini dannose per l’igiene e la salute di chi occupa gli edifici antistanti;
- anche l’apertura di finestre su pareti che prima ne erano prive e che sono poste fra loro a distanza inferiore a dieci metri costituisce situazione antigiuridica che rende illegittimo il titolo edilizio che la prevede.

Dalla redazione