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04/10/2024

Principio di rotazione, partecipazione in RTI del precedente affidatario

Secondo il Consiglio di Stato, il principio di rotazione non opera se il precedente affidatario intenda partecipare alla gara nell’ambito di un raggruppamento di imprese.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE PARTECIPAZIONE IN RTI - Nel caso in esame la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 49 del D. Leg.vo 36/2023, ipotizzando, dato il silenzio degli atti in proposito, di non esser stata invitata in pretesa osservanza del principio di rotazione, in quanto aveva svolto il servizio in via di urgenza nel Comune. Secondo la ricorrente, invece, la norma non sarebbe nella fattispecie applicabile, dato che aveva svolto il servizio non come affidataria e che comunque aveva chiesto di partecipare in RTI con altra impresa.

C. Stato 25/09/2024, n. 7778, ha accolto il motivo di ricorso, ribadendo che il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in RTI costituendo con un altro soggetto, perché comunque in tal modo un nuovo soggetto parteciperà alla gara, con vantaggio per la concorrenza.
Sul punto i giudici hanno richiamato un precedente (C. Stato 16/01/2023, n. 532) che ha messo in guardia da un uso “distorto” del principio di rotazione, che finirebbe per concretizzare una causa di esclusione dalle gare, da un lato non codificata, dall’altro in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza sul quale si fonda tutto il sistema degli appalti.
Con riferimento ai raggruppamenti, il Consiglio ricorda che il raggruppamento tra imprese è una forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione. Per la sua naturale funzione ampliativa della platea di soggetti economici minori che, pro quota, si mettono nelle condizioni di competere con le imprese di più grandi dimensioni, favorisce la concorrenza e rende le prestazioni più vantaggiose, tramite il meccanismo di frazionamento dell’incidenza economica dell’offerta e la riduzione del rischio di impresa.
Pertanto, impedire la formazione spontanea di raggruppamenti invocando l’applicazione del principio di rotazione sarebbe una violazione del principio del favor partecipationis, oltre che una messa in discussione della stessa natura e ammissibilità del raggruppamento che, pur non possedendo un'autonoma soggettività, costituisce comunque un soggetto nuovo, caratterizzato da unitarietà di tipo organizzativo e funzionale (C. Stato 532/2023).

Dalla redazione