L.R. Piemonte 18/02/2002, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Piemonte 18/02/2002, n. 5

Norme relative alla costruzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 04/05/2012 n.5
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[Premessa]



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Art. 1 - (Commissione provinciale espropri)

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita in ogni Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve Commissione.

2. La Commissione determina:

a) i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole Regioni agrarie così come delimitate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

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Art. 2 - (Attività e funzionamento della Commissione)

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attività può adottare specifico regolamento interno.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'articolo 16 della l. 865

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Art. 3 - (Segreteria della Commissione)

1. I compiti concernenti il funzionamento delle commissioni sono delegati alle Province che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna Commissione, assegnando ad esso il personale necessario.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite con provvedimento

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Art. 4 - (Trattamento economico)

1. Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e) e f), sono riconosciute per ogni giornata

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Art. 5 - (Disposizione finanziaria)

1. Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge si pro

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Art. 6 - (Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dalla l

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Dalla redazione