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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 04/04/2012, n. 5
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- Reg. R. 08/11/2019, n. 22
- Reg. R. 28/12/2017, n. 32
- Reg. R. 29/09/2017, n. 20
- Reg. R. 21/07/2014, n. 19
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Art. 1 - (Oggetto) |
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Art. 3 - (Locazione, affitto, uso)1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione competente. 2. La |
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Art. 4 - (Alienazione dei beni immobili)1. Ai fini dell’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, i beni immobili “, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale,” N5 si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione ed al loro valore, in: a) beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale del Comune di Roma Ca |
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Art. 5 - (Prezzo di stima) |
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Art. 6 - (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a)1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il diritto di prelazione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le procedure e i termini di cui al comma 6, al prezzo di aggiudicazione dell’asta pubblica. 2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1: a) il diritto di opzione all’acquisto al prezzo a base d’asta, in caso di mancata aggiudicazione a segui |
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Art. 7 - (Diritto di opzione e diritto di prelazione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il diritto di opzione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le modalità e i termini di cui al comma 7. 2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo di cui al precedente comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto, è determinato sulla base del prezzo di stima di cui all’articolo 5, diminuito del trenta per cento. |
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Art. 8 - (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c)1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di opzione per l’acquisto degli stessi beni, |
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Art. 9 - (Soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui agli articoli 6, 7 e 8)1. I diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono riconosciuti ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, che, al momento dell’offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori della locazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti ai predetti conduttori che, anche se morosi |
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Art. 9 bis - (Diritto di opzione per l’acquisto di beni immobili ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, e dall’articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernenti interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale)1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto degli immobili individuati ai sensi dei commi 2 e 3, secondo le modalità previste dal presente articolo. 2. Il presente articolo si applica ai beni inseriti nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 544 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, per i quali sia accertata la cessazione della destinazione all’uso pubblico e la conseguente disponibilità per la vendita, ai sensi dell’articolo 521 del r.r. 1/2002, limitatamente alle fattispecie di cui all’allegato A. 3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché quelli ricadenti nell’ambito della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica N9. |
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Art. 9 ter - (Soggetti legittimati all’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di opzione dei beni appartenenti alla disciolta Opera Nazionale Combattenti) |
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Art. 10 - (Procedure di alienazione)1. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c) è assicurata massima pubblicità all’avviso d’asta, che è pubblicato sul Bollettino uffi |
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Art. 11 - (Acquisti, permute ed atti di liberalità)1. La Regione acquisisce la proprietà dei beni immobili con atti inter vivos e con atti mortis causa. |
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Art. 12 - (Locazioni passive) |
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Art. 13 - (Utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà regionale)1. I beni appartenenti al patrimonio “e al demanio” N13 regionale, o parti di essi, possono essere destinati allo svolgimento di attività temporanee e transitorie, purché risultino compatibili con le caratteristiche del bene e tali da non pregiudicare altre forme di valorizzazione previste dal presente regolamento e da deliberazioni di indirizzo adottate dalla Giunta Regionale. 2. I soggetti interessati all’utilizzo in via temporanea e transitoria di un bene appartenente al patri-monio regionale presentano alla direzione competente apposita istanza, almeno trenta giorni prima del previsto utilizzo. 3. L’utilizzo tempora |
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Allegato A - Fattispecie dei beni immobili (art. 9 bis) |
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