N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dal Reg. R. 29/09/2017, n. 20.

L’articolo 14 così recitava:

Art. 14 - Locazioni passive

“1. L'amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione si attiene alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

2. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.”

Dalla redazione