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30/09/2020

Ristrutturazione di rudere in zona vincolata e verifica della preesistente consistenza

Il Consiglio di Stato ha fermato la demolizione di un edificio ristrutturato in zona vincolata e in assenza di titolo edilizio, in considerazione dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (D.L. semplificazioni).

Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto il condono edilizio per un edificio sito in zona vincolata in parte diruto, sul quale aveva realizzato vari lavori edili di recupero e sistemazione, sostenendo che si trattasse di interventi di ristrutturazione edilizia. Il Comune, in seguito ai pareri negativi della Commissione locale paesaggio e della competente Soprintendenza, aveva negato la sanatoria. Il TAR aveva rigettato il ricorso contro tale diniego e di conseguenza era stata disposta la demolizione di quanto realizzato.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4766 del 13/08/2020, ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR e conseguentemente ha impedito la demolizione nel frattempo intimata, sulla base dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d) - modificato dal D.L. 76/2020, conv. dalla L. 11/09/2020, n. 120 (c.d. D.L. semplificazioni - vedi al riguardo la Nota Nuove definizioni interventi edilizi dopo la conversione del D.L. 76/2020) - secondo il quale costituiscono ristrutturazione edilizia, tra l’altro, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (e ciò vale anche, alle condizioni previste dal medesimo art. 3, D.P.R. 380/2001, per gli immobili situati in zona vincolata).

In particolare i giudici hanno rilevato che nel procedimento amministrativo che aveva condotto agli atti impugnati era mancata ogni verifica tecnica, da parte del Comune e con apposita strumentazione di rilevazione georeferenziale, su ubicazione, natura e consistenza del fabbricato e della relativa ristrutturazione, non essendo dirimente al riguardo il mancato rinvenimento di documenti, stante, tra l’altro, l’evidente vetustà dell’edificio parzialmente diruto e poi ristrutturato dall’appellante.

Pertanto il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare, ha sospeso la demolizione ordinando al Comune di procedere a tale necessaria verifica, tenendo conto del disposto dell’art. 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, comma 1, lett. d), modificato dall'art. 10, del D.L. 16/07/2020, n. 76.

Sul tema si segnala che, con l’introduzione dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 dal parte del D.L. semplificazioni sullo stato legittimo degli immobili, il legislatore ha attribuito valore probatorio, tra l’altro, alle riprese fotografiche, agli estratti cartografici e ai documenti d'archivio o ad ogni altro atto pubblico o privato di cui sia dimostrata la provenienza e che la giurisprudenza più recente ha affermato che devono considerarsi idonei a provare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ripristinare, oltre alle risultanze catastali, anche i rilievi fotografici del rudere nei quali siano visibili alcuni elementi dell’originario fabbricato, le fotografie storiche e le aerofotogrammetrie (vedi la Nota Ricostruzione di un rudere: elementi per la prova della preesistente consistenza).

Dalla redazione