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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ristrutturazione di rudere in zona vincolata e verifica della preesistente consistenza
Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto il condono edilizio per un edificio sito in zona vincolata in parte diruto, sul quale aveva realizzato vari lavori edili di recupero e sistemazione, sostenendo che si trattasse di interventi di ristrutturazione edilizia. Il Comune, in seguito ai pareri negativi della Commissione locale paesaggio e della competente Soprintendenza, aveva negato la sanatoria. Il TAR aveva rigettato il ricorso contro tale diniego e di conseguenza era stata disposta la demolizione di quanto realizzato.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4766 del 13/08/2020, ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR e conseguentemente ha impedito la demolizione nel frattempo intimata, sulla base dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d) - modificato dal D.L. 76/2020, conv. dalla L. 11/09/2020, n. 120 (c.d. D.L. semplificazioni - vedi al riguardo la Nota Nuove definizioni interventi edilizi dopo la conversione del D.L. 76/2020) - secondo il quale costituiscono ristrutturazione edilizia, tra l’altro, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (e ciò vale anche, alle condizioni previste dal medesimo art. 3, D.P.R. 380/2001, per gli immobili situati in zona vincolata).
In particolare i giudici hanno rilevato che nel procedimento amministrativo che aveva condotto agli atti impugnati era mancata ogni verifica tecnica, da parte del Comune e con apposita strumentazione di rilevazione georeferenziale, su ubicazione, natura e consistenza del fabbricato e della relativa ristrutturazione, non essendo dirimente al riguardo il mancato rinvenimento di documenti, stante, tra l’altro, l’evidente vetustà dell’edificio parzialmente diruto e poi ristrutturato dall’appellante.
Pertanto il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare, ha sospeso la demolizione ordinando al Comune di procedere a tale necessaria verifica, tenendo conto del disposto dell’art. 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, comma 1, lett. d), modificato dall'art. 10, del D.L. 16/07/2020, n. 76.
Sul tema si segnala che, con l’introduzione dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 dal parte del D.L. semplificazioni sullo stato legittimo degli immobili, il legislatore ha attribuito valore probatorio, tra l’altro, alle riprese fotografiche, agli estratti cartografici e ai documenti d'archivio o ad ogni altro atto pubblico o privato di cui sia dimostrata la provenienza e che la giurisprudenza più recente ha affermato che devono considerarsi idonei a provare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ripristinare, oltre alle risultanze catastali, anche i rilievi fotografici del rudere nei quali siano visibili alcuni elementi dell’originario fabbricato, le fotografie storiche e le aerofotogrammetrie (vedi la Nota Ricostruzione di un rudere: elementi per la prova della preesistente consistenza).