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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 02/12/1994, n. 36
L. R. Lombardia 02/12/1994, n. 36
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[Premessa] |
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Capo I - Condizione giuridica dei beni |
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Art. 1 - Beni regionali1. La presente legge ha per oggetto l’amministrazione dei beni immobili regionali, demaniali e |
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Art. 2 - Inventari1. I beni immobili e le università di beni mobili regionali e i diritti reali costituiti per l’utilità di detti beni sono iscritti in appositi inventari compilati e aggiornati dal S |
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Capo II - Gestione |
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Art. 3 - Uso dei beni regionali in proprietà pubblica1. I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione possono formare oggetto di: a) uso diretto dell’amministrazione reg |
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Art. 4 - Amministrazione dei beni immobili regionali1. I beni immobili regionali sono amministrati dalla giunta regionale con le modalità stabilit |
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Art. 5 - Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili1. La giunta regionale, sulla base della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni immobili e della universalità di beni mobili, acquisiti a qualsiasi titolo, assegna i beni s |
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Art. 6 - Concessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono concessi i |
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Art. 7 - Concessione per l’uso dei beni immobili1. Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, le concessioni sui beni appartenenti alla regione a titolo di proprietà pubblica sono assentite con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore preposto al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione, se delegato, su proposta del servizio demanio e patrimonio. |
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Art. 8 - Autorizzazione alla cessione di beni immobili1. La giunta regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pub |
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Art. 9 - Contrattazione per la cessione di beni immobiliN1 1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della regione si provvede mediante pubblico incanto. 2. Il prezzo da porre a base d’asta è determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati dal listino immobiliare presso |
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Art. 9 bis - Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionaleN4 1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l’alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di progra |
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Art. 10 - Permuta di beni immobiliN5 1. La Giunta regionale può |
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Art. 11 - Acquisto di immobili1. La giunta regionale è autorizzata all’acquisto di immobili da destinare ad usi pubbli |
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Art. 12 - Autorizzazione all’accettazione di donazioni ed eredità testamentarie1. La giunta regionale è autorizzata ad accettare donazioni ed eredità testamentarie di |
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Art. 13 - Costruzione di edifici1. La giunta regionale adotta le deliberazioni concernenti la costruzione di edifici destinati a sedi |
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Art. 14 - Manutenzione beni immobili |
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Art. 15 - Gestione tecnico-amministrativa dei beni immobiliN7 1. Entro il limite di spesa di cinquantam |
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Art. 15 bis - Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliareN9 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di soci |
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Capo III - Norme transitorie e finali |
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Art. 16 - Classificazione transitoria dei beni regionali1. Sino a quando non verrà data attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, la classifi |
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Art. 17 |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Alle spese di manutenzione dei beni immobili previste dall’art. 14 ed alle spese di gestione tecnico-amministrativa di cui all’art. 15, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 e successivi ai capitoli: 1.2.3.1.326, 1.2.3.1.327, 1.2.3.1.329, 1.2.3.1.1743, 1.2.3.1.1744, 1.2.3.1.1745, 1.2.3.1.1746, 1.2.3.1.1747, 1.2.3.1.1748, 1.2.3.1.1749, 1.2.3.1.1750, 1.2.3.1.1751, 1.2.3.1.1752, 1.2.3.1.1753, 1.2.3.1.1755, 1.2.3.1.1804, 1.2.3.1.1813, 1.2.3.1.1866, 1.2.3.2.1867, 1 |
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Allegato |
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