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14/09/2020

Bonus facciate, non ammessi gli interventi su persiane e infissi

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con una risposta a interpello in data 11/09/2020. Niente bonus anche per interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi.

Con l’Interpello 11/09/2020, n. 346, l’Agenzia delle entrate ha reso importanti precisazioni sul campo applicativo del c.d. “Bonus facciate”, l’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall’art. 1 della L. 160/2019, commi 219-224.
Vedi Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (c.d. “Bonus facciate”)

Gli interventi ammissibili al Bonus facciate possono rientrare in una o più delle seguenti tre macro-categorie:
1) interventi sulle strutture opache delle facciate, di sola pulitura e/o tinteggiatura esterna;
2) interventi sulle strutture opache delle facciate, influenti anche dal punto di vista termico;
3) interventi su balconi, fregi ed elementi ornamentali.

L’Interpello 346/2020 dell’Agenzia (testo in allegato) si concentra in particolare sulla terza categoria di interventi, chiarendo che le chiusure oscuranti (scuri e persiane) - pur rappresentando parte integrante della facciata e contribuendo al decoro della stessa - costituiscono delle mere strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi.

In proposito era già stato chiarito (vedi Circolare 14/02/2020, n. 2/E) che non sono ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi - per i quali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente - mentre sono invece ammessi interventi su altri elementi edilizi diversi dalle strutture opache ma influenti sul “decoro urbano”, quali ad esempio pluviali e grondaie.
Sono altresì escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, quali ad esempio coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture “opache” (vedi in proposito anche l’Interpello Agenzia delle entrate 12/06/2020, n. 187).

Dalla redazione