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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fabbricati collabenti (ruderi): sì al Superbonus 110%
FABBRICATI COLLABENTI E AGEVOLAZIONI FISCALI - In riferimento al c.d. “Ecobonus” - l’agevolazione per interventi di efficientamento energetico degli edifici disciplinata dall’art. 14 del D.L. 63/2013 (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)) - l’Agenzia entrate ha diverse volte chiarito che tale agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati su edifici “preesistenti”, tra i quali possono annoverarsi anche le unità collabenti.
Infatti - pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito - ciò non esclude che un fabbricato collabente possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.
A tali fini, deve tuttavia essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Leg.vo 192/2005, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi di efficientamento energetico agevolabili, ad eccezione dell’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda nonché - dal 01/01/2015 - dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
In riferimento al c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione per interventi di efficientamento energetico e consolidamento antisismico degli edifici introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020 - il comma 1 del menzionato art. 119 del D.L. 34/2020 richiama espressamente l’art. 14 del D.L. 63/2013, che a sua volta, come detto, disciplina le agevolazioni dell’Ecobonus, determinandone l’estensione, ove compatibili, anche alle nuove fattispecie.
Ne consegue, come specificato dall’Interpello Agenzia entrate 09/09/2020, n. 326 (in allegato), che i princìpi sopra enunciati si possono applicare anche al Superbonus (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).
ASPETTI EDILIZI - Poiché l’intervento su una unità immobiliare collabente ne presuppone l’integrale ricostruzione, occorre tuttavia dal punto di vista edilizio che l’intervento si possa qualificare come “ristrutturazione edilizia”, dato che invece l’intervento di nuova costruzione non sarebbe ammesso a nessuna delle agevolazioni in questione.
La ricostruzione di un rudere non può essere tecnicamente considerata un intervento di “demolizione e ricostruzione” (che a sua volta rientra nella categoria degli interventi di “ristrutturazione edilizia” - vedi Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi), ma può ugualmente rientrare nel concetto di “ristrutturazione edilizia” poiché la stessa comprende anche interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Si rinvia per approfondimenti a Fabbricati “collabenti” (ruderi): disciplina catastale, edilizia e fiscale.
ALTRI INTERPELLI AGENZIA ENTRATE - L’Interpello 326/2020 fa parte di una prima serie di cinque risposte fornite dall’Agenzia, tutte consultabili e integrate nella nostra completissima scheda tematica Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico:
- Interpello 325/2020 in tema di estensione del Superbonus alla fattispecie di acquisto di “case antisismiche” e di modalità per determinare lo sconto in fattura;
- Interpello 326/2020 in tema di fabbricati collabenti;
- Interpello 327/2020 in tema di unità immobiliari funzionalmente autonome e di non applicabilità del Superbonus alle spese per la tinteggiatura delle facciate;
- Interpello 328/2020 in tema di unità immobiliari funzionalmente autonome;
- Interpello 329/2020 in tema di applicabilità del Superbonus al fabbricato plurifamiliare di proprietà di un unico soggetto (vedi anche Superbonus 110% interventi su edificio di unico proprietario).