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Deliberaz. G.P. Bolzano 09/12/2008, n. 4617

Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 16/03/2021, n. 261
- Deliberaz. G.P. 31/03/2020, n. 222
- Deliberaz. G.P. 10/04/2012, n. 526
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELIBERA

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PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Le presenti disposizioni regolano le modalità per l’accertamento dei presupposti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 19.9.2008 n. 7, di seguito denominata legge provinciale, da parte degli operatori agrituristici.


1) Connessione con l’attività agricola N2

Per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale si applicano i seguenti criteri:

1.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola deve coltivare almeno 0,5 ettari di superficie fruttiviticola o 1,0 ettaro di superficie a prato, foraggiera avvicendata o a colture specializzate. La disponibilità di superfici non di proprietà dell’imprenditore agricolo/dell’imprenditrice agricola, del suo/della sua coniuge o convivente more uxorio o di familiari che collaborano in modo continuativo nell’impresa agricola deve essere dimostrata mediante un contratto di affitto valido. N3

1.2 Per aziende che coltivano esclusivamente superfici foraggiere è richiesto il possesso effettivo di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera. In ogni caso, l’impresa agricola deve avere complessivamente almeno 1,5 UBA ovvero, nello specifico, di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli. Il bestiame deve essere tenuto presso la sede aziendale. Alle imprese agricole che nell’ambito dell’attività agrituristica o ai sensi di altre disposizioni offrono attività di ippoturismo o servizio di carrozze trainate da animali non è richiesto il possesso di almeno 1,5 UBA di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli, se detengono almeno 5 cavalli o pony. N3

1.3 Fermi restando i presupposti minimi di cui ai punti 1.1 e 1.2, l’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività ricettiva e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

1.4 Per le imprese agricole che superano il limite di cui al punto 1.3 il calcolo della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica avviene nel modo seguente:

a) per le imprese che gestiscono un’attività ricettiva con più di 10 posti letto oppure un’attività di somministrazione di pasti e bevande con più di 10 posti a sedere le giornate lavorative annue riferite all’attività puramente agricola sono da calcolare in base alla tabella B. Se il valore soglia di cui alla tabella A viene raggiunto o superato l’attività agricola è prevalente. Se l’attività non viene svolta per l’intero arco dell’anno il valore soglia è da ridurre in proporzione;

b) in caso di svolgimento di attività agrituristiche non elencate nella tabella A, o qualora i valori soglia indicati non siano applicabili o raggiunti, l’esercente deve fornire prova adeguata della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, con riferimento al tempo di lavoro dedicatovi.

1.5 I valori di cui alle tabelle A e B sono applicabili esclusivamente per la valutazione del rapporto tra attività agrituristica e attività agricola ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale.

1.6 Le imprese agricole che alla decorrenza dell’efficacia delle presenti disposizioni sono iscritte negli elenchi comunali delle/degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche devono adeguarsi entro due anni alle disposizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.


2) Party - service

2.1 I pasti e le bevande offerte nell’ambito di un party-service, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge provinciale, sono:

a) prodotti agricoli di propria produzione o prodotti di aziende agricole della zona ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge provinciale;

b) prodotti tradizionali altoatesini indicati nell’elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

c) altri pasti e bevande tipiche del luogo.

Devono essere rispettate le percentuali di provenienza dei prodotti di cui all’articolo 6, comma 1 della legge provinciale.


3) Formazione professionale

3.1 L’adeguata formazione professionale ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale, posseduta da parte del conduttore dell’azienda o da un familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda risulta comprovata:

a) da un titolo di studio nell’ambito dell’agricoltura, scienze forestali, economia domestica, economia aziendale e turismo,

b) oppure con l’iscrizione nel Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ricettivi presso la Camera di commercio,

c) oppure dalla frequentazione con esito positivo di un apposito corso.

3.2 Il corso di cui alla lettera c) del precedente punto 3.1 comprende almeno 85 ore e consiste in una parte generale e una parte specifica. La parte generale comprende al massimo la metà delle ore complessive; la parte specifica deve riferirsi alle singole attività agrituristiche svolte. I corsi sono organizzati ed effettuati dalle scuole di formazione professionale agricola e di economia domestica o da organizzazioni di formazione professionale appositamente autorizzate da parte della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

3.3 Qualora il conduttore o un familiare che collabora nell’azienda sia in possesso di un titolo di studio diverso da quelli sopra elencati, è ammesso il riconoscimento per la parte generale del corso nella misura massima di 19 ore per le seguenti materie da parte della Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica:

- informatica,

- tutela del lavoro, sicurezza sul posto di lavoro e nell’azienda agricola, protezione antincendio.

3.4 In caso di voltura dell’iscrizione a favore dell’assuntore del maso in caso di successione o in via ereditaria, che sia un familiare che collabora nell’azienda in modo continuativo, l’adeguata formazione professionale di cui al precedente comma 1 deve essere comprovata entro due anni dalla data di assunzione dell’azienda. In caso contrario il sindaco dispone con propria ordinanza la cessazione dell&r

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