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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Impianti di riciclaggio delle navi: nuova disciplina sanzionatoria
Il Regolamento 20/11/2013, n. 1257, entrato in vigore il 30/12/2013, ha lo scopo di ridurre, prevenire e dove possibile eliminare gli incidenti, e altri effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. In pratica esso stabilisce una serie di norme volte a rafforzare la sicurezza e la protezione durante l’intero ciclo di vita della nave, con una particolare attenzione per i rifiuti pericolosi provenienti dal riciclaggio, in modo tale che la loro gestione sia compatibile con le norme ecologiche.
Per la sintesi delle norme dettate dal Regolamento europeo e dalle disposizioni di attuazione si veda Quadro normativo sul riciclaggio delle navi (Reg. UE 1257/2013 e provvedimenti di attuazione).
A completamento di tale quadro normativo, il legislatore italiano è intervenuto sulla materia con il D. Leg.vo 30/07/2020, n. 99, integrando le definizioni contenute nel Regolamento 1257/2013 e stabilendo le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato provvedimento. In particolare il Decreto, in vigore dal 12/08/2020, reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del Regolam. 20/11/2013, n. 1257.
DEFINIZIONI - Ai sensi dell’art. 1, D. Leg.vo 99/2020:
- per “impianto di riciclaggio delle navi” si intende il cantiere navale di demolizione iscritto all’albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), L. 14/06/1989, n. 234, soggetto al Regolamento 1257/2013;
- per “operatore dell’impianto di riciclaggio” si intende la persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell’impianto di riciclaggio;
- per “riciclaggio delle navi” si intende l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.
SANZIONI - Il D. Leg.vo 99/2020 stabilisce le seguenti sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1257/2013.
Soggetti obbligati e violazione | Sanzione | Fonte normativa |
Operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, lett. b), c) ed e) del Regolam. 1257/2013 | Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 | |
Operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), f), g), h), i) e j) del Regolam. 1257/2013 | Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000 | |
Operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’art. 9, par. 9, Regolam. 1257/2013 | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 | |
Chiunque, senza l’autorizzazione, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’art. 13, par. 1, del Regolam. 1257/2013 | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 | |
Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolam. 1257/2013, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 | |
Operatore di un impianto di riciclaggio che non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. a) del Regolam. 1257/2013 | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 | Art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. a) |
Operatore di un impianto di riciclaggio che non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’art. 13, par. 2, lett. b) del Regolam. 1257/2013 | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 | Art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. b) |
Operatore di un impianto di riciclaggio che non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’art. 13, par. 2, lett. c) del Regolam. 1257/2013 | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 | Art. 3, comma 6, D. Leg.vo 99/2020, lett. c) |
Operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’art. 7 del Regolam. 1257/2013, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 |
Sanzioni specifiche sono inoltre previste per le violazioni dell’armatore o del comandante della nave per le quali si rinvia agli artt. 5 e 6 del D. Leg.vo 99/2020.