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D. Leg.vo 30/07/2020, n. 99

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
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Premessa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorità responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l’autorit&agr

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Art. 3. - Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b) , c) ed e) , del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) , f) , g) , h) , i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativ

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Art. 4. - Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui al

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Art. 5. - Violazioni dell’armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi come previsto dall’articolo 5 del regolamento, nonché l’obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

2. L’armatore e il comandante della nave che impie

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Art. 6. - Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’armatore che viola gli obblighi di cui all’articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso d

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Art. 7. - Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di controllo di cui all’articolo 8 del regolamento sono effettuate dall’amministrazione o dall’organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attività di controllo di cui all’articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

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Art. 8. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli

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