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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 16/07/2020, n. 596
Deliberaz. G.R. Umbria 16/07/2020, n. 596
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- Deliberaz. G.R. 09/10/2024, n. 1119
- Determ. Dirig. R. 17/06/2022, n. 6136
- Deliberaz. G.R. 20/10/2021, n. 990
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)." e la conseguente proposta dell'assessore Enrico Melasecche Germini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visti: - il decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2008) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 2 febbraio 2009, n. 617; - il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, n. 7; - la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate.", con particolare riferimento alle parti attinenti alle materie della "sismica"; Visti: - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) - la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. - pubblicata in G.U., Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2019) di modifica, tra l'altro, del suddetto D.P.R. n. 380/01; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera d) della succitata legge n. 55/2019, con la quale si conferma l'inserimento nel D.P.R. n. 380/01 dell'articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) che ha introdotto nuove misure di semplificazione sulla disciplina del controllo sismico preventivo con l'introduzione della seguente tipologia di interventi e di controlli: a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (da assoggettare all'autorizzazione sismica preventiva); b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (da assoggettare al regime di preavviso scritto e deposito del progetto con l'eventuale estrazione a campione per il controllo); c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e che non rientrano tra le fattispecie assoggettate a preavviso scritto e deposito del progetto né all'autorizzazione sismica preventiva); Preso atto che con l'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01 le zone sismiche 3 (18 comuni in Umbria) sono "zone a bassa sismicità" per le quali non sono individuabili interventi "rilevanti" soggetti ad autorizzazione sismica preventiva; Viste le Linee Guida nazionali di cui al decreto 30 aprile 2020, redatte ai sensi del comma 2 dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01, recanti "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93". (GU Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020); Considerato che le predette Linee Guida nazionali di cui al decreto 30 aprile 2020 forniscono indicazioni, dal punto di vista strutturale, per le individuazione degli interventi ascrivibili alle categorie sopra riportate (interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) nonché alle varianti non sostanziali da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche); Preso atto che le misure adottate dal Governo e condivise con le Regioni e le Province autonome, sono, da una parte, tese alla semplificazione, allo snellimento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in materia "sismica" con una mirata concentrazione delle autorizzazioni preventive solo su interventi rilevanti e complessi in zona ad alta sismicità e, dall'altra, ad incrementare i controlli dei lavori in corso d'opera e la vigilanza dei cantieri al fine di mantenere alta l'asticella della sicurezza sismica del costruito; Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della |
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Documento istruttorioOggetto: Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), con particolare riferimento alle parti ivi trasposte dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i., (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica) regolano in Umbria la materia del controllo e della vigilanza sulle costruzioni. Proprio con la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, la Regione Umbria ha avviato con successo un percorso di semplificazione amministrativa delle procedure sismiche con il quale; - gli interventi "privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità " non erano depositabili; - gli interventi di "minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità " erano assoggettati al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione; - gli interventi "rilevanti ai fini della pubblica incolumità " erano assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva con deposito del progetto; - le "varianti riguardanti le parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale" non erano soggette a deposito. Tale percorso ha sostanzialmente garantito, nel corso degli anni, il rispetto dei tempi procedurali per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e tale circostanza si è mantenuta immutata anche dopo il riassorbimento, nel 2015, delle funzioni sismiche nella Regione Umbria. Tuttavia, prima le attività di verifica delle agibilità post sisma 2016 e poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 (in G. U. dell'11 aprile 2018, n. 15) che ha annullato il regime di semplificazione sismica sopra illustrato, hanno causato una profonda sofferenza nel sistema della "sismica" tale da produrre forti ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e determinare un significativo rallentamento delle attività edilizie nella nostra regione. La struttura regionale competente, mentre la Giunta avviava interventi organizzativi di incremento del personale tecnico, introduceva nuovi interventi sul piano organizzativo grazie all'adozione della Delib.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018. La succitata Delib.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018 stabiliva nuove misure attuative delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche, rivedeva le disposizioni relative al "rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli", di cui all' |
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Allegato 5 - Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza |
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Allegato 6 - Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli |
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Allegato 11 - Delega per la presentazione di istanze tramite il portale telematico regionale della sismica Umbria-SiS (L.R. 1/2015, art. 203, c. 2-bis e art. 205, c. 5-bis) |
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Allegato 12 - Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche dopo la legge 24/07/2024 n. 105 |
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Allegato 13 - Attestazione di violazione/rispetto della alla normativa sismica |
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Allegato 13-bis - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del committente relativa alla data di realizzazione dell’abuso ed agli eventuali soggetti coinvoltiParte di provvedimento in formato grafico |
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