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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 13/07/2020, n. 8
L. R. Valle D'Aosta 13/07/2020, n. 8
L. R. Valle D'Aosta 13/07/2020, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/04/2023, n. 2
- L.R. 01/12/2022, n. 29
- L.R. 28/04/2022, n. 3
- Sent. Corte Cost. 27/01/2022, n. 21
- L.R. 22/12/2021, n. 35
- L.R. 16/06/2021, n. 15
- L.R. 09/04/2021, n. 5
- Sent. Corte Cost. 30/04/2021, n. 82
- L.R. 09/04/2021, n. 6
- L.R. 21/12/2020, n. 14
- L.R. 03/12/2020, n. 10
- L.R. 22/07/2020, n. 9
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TITOLO I - Omissis
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TITOLO II - INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19 |
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CAPO I - ENTRATE E TRIBUTI |
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Art. 6 - Art. 9 Omissis
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Art. 10 - (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)1. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tabella di cui all’allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente: - "Allegato A (articolo 23, comma 1): |
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CAPO II - OMISSIS
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CAPO III - ENTI LOCALI |
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Art. 19 - (Rideterminazione per l’anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale)1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l’ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2020 è incrementato, per l’anno 2020, di euro 35.091.571,27, di cui euro 27.335.992,45 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2020 e euro 7.755.578,82, di cui euro 8.004.007,55 in aumento e euro 248.428,73 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell’allegato di cui all’articolo 76, comma 1, lettera k). 2. L’incremento delle risorse finanziarie di euro 27.335.992,45, relative ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, è destinato: |
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Art. 19-bis - (Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sanzioni in caso di ritardo)1. Per gli enti locali valdostani, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 lu |
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Art. 20 - (Servizi per la prima infanzia)1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il trasferimento di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la pri |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di interventi per la disabilità)1. La spesa per l’acquisto di servizi destinati agli interventi e al sostegno delle persone con disabilità è incrementata, per l’anno 2020, di euro 200.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programm |
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Art. 22 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - (Progetto "VDA dehors")1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, per l’anno 2020, i Comuni pos |
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Art. 27 - (Incremento di risorse per le case rifugio)1. Al fine di garantire, a fronte dell’aumento dei casi di violenza domestica durante l’emergenza da COVID-19, il rafforzamento della capacità ricettiva del centro anti |
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CAPO IV - ISTRUZIONE |
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Art. 28 - Art. 29 Omissis
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Art. 30 - (Disposizioni per l’istruzione e il diritto allo studio)1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica, i fondi di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), sono aumentati di euro 503.000 da destinare: |
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Art. 31 - (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l’emergenza COVID-19)1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l’ordinamento della regione Valle d’Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza. 2. La Regione verifica che, anche in tutte le scuole paritarie presenti nel territorio regionale, la ripresa delle attività scolastiche dell’anno 2020/2021 avvenga, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, nel rispetto delle norme previste per l’emergenza COVID-19. 3. Ai commissari straordinari compete l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la |
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Art. 32 - Omissis
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CAPO V - AGRICOLTURA |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - (Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e agroalimentare)1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, una maggiore spesa di euro 3.197.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), così ripartita: |
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CAPO VI - LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI |
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Art. 35 - (Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche)1. In relazione agli effetti negativi nel settore delle costruzioni causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione promuove un piano straordinario di interventi, al fine di riattivare la filiera dell’edilizia e i processi produttivi del territorio, fornendo opportunità lavorative per il settore delle imprese edili e dei professionisti tecnici. Il piano di interventi è finalizzato a garantire la riconversione ecologica dell’economia regionale ed è predisposto in base ai criteri dell’utilità |
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Art. 36 - (Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune)1. Al fine di incentivare l’economia montana e la realizzazione di interventi sui comprensori sciistici, di mantenere l’offerta sciistica e trasportistica mediante impianti a fune e di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il finanziamento degli investimenti previsti dalle leggi regionali 18 giug |
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Art. 37 - (Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo)1. Al fine di contribuire alla copertura dei costi fissi sostenuti dai gestori per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo nonostante la chiusura anticipata |
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Art. 38 - (Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è inserito il seguente: |
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CAPO VII - CULTURA, SPORT E TURISMO |
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Art. 39 - Art. 40 Omissis
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Art. 41 - (Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale)1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020 i contributi agli investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi di cui alla |
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Art. 42 - Omissis
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CAPO VIII - AMBIENTE |
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Art. 43 - (Interventi a sostegno dell’ARPA)1. Al fine di sostenere i maggiori costi per le ulteriori attività derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzato, per l’anno 20 |
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CAPO IX - OMISSIS
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CAPO X - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
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Art. 46 - Art. 47 Omissis
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Art. 48 - (Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali)1. L’articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente: "Art. 14 - (Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell’anno 2020) 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell’evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio decreto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. 2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigent |
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Art. 49 - Omissis
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CAPO XI - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE |
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Art. 50 - (Bonus alle imprese per la ripresa delle attività)1. La Regione concede un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili e agli esercenti attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale. Sono escluse dall’accesso al bonus/contributo le società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, e quelle concessionarie di pubblici servizi. 2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dall’operatore economico richiedente, agli operatori economici attivi al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno. |
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Art. 51 - (Bonus ai bed & breakfast)1. Ai gestori di bed & breakfast di cui all’articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l’avvio dell� |
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Art. 52 - (Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati)1. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela; b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari; c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendal |
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Art. 53 - (Sospensione delle rate di mutui agevolati a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4) |
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Art. 54 - (Contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per i rifugi alpini)1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del |
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Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - (Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’industria, dell’artigianato, delle attività professionali e della formazione professionale)1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, nonché agli enti di formazione iscritti all’Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all’esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all’ad |
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Art. 57 - (Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo)1. In considerazione della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell’aumento dei costi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione concede a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, ivi comprese le società cooperative, un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, nei seguenti importi: a) euro 1.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 4.000 e euro 10.000; b) euro 2.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 e euro 40.000; c) euro 2.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 40.000 e euro 80.000; d) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 80.000 e euro 120.000; |
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Art. 58 - (Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)1. La Regione concede voucher/contributi destinati alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), alle imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante), alle imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), alle imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo), e agli esercizi che |
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Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - (Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato)1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei contributi di cui agli articoli 54 e 55, sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(20 |
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Art. 61 - (Rinvio)1. Ferma restando la disciplina in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui al presente capo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, sogg |
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CAPO XII - MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 62 - (Misure a sostegno dell’occupazione nelle PMI)1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire un’azione continuativa di sostegno all’occupazione nelle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, possono essere concessi incentivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, mediante utilizzo della quota residua di risorse, a valere sulla programmazione FSE 2014/2020. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. 3. Al fine di tutelare il livello occupazionale nelle micro, piccole e medie imprese, di determinati settori e dimensioni e con un numero di addetti superiore a 3, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, che hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere concessi contributi a fondo perduto, a valere sulla programmazione FESR 2014/2020, per sostenere il pagamento dei salari, comprese le qu |
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Art. 63 - (Istituzione dell’elenco regionale "Disoccupazione COVID-19") |
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Art. 64 - (Misure per favorire i tirocini curricolari)1. Al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri organizzativi aggiuntivi connessi all’ottemperanza alle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro delle imprese, degli enti privati, degli studi professionali, delle fondazioni e delle associazioni a prescindere dalla forma giuridica rivestita, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, che collaborano con la Re |
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Art. 65 - (Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale)1. In relazione ai corsi di formazione cofinanziati già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l’erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un’indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, può essere concessa un’indennità sostitutiva per |
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Art. 66 - (Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di formazione a distanza (FAD))1. Al fine di favorire e sostenere la continuazione e la realizzazione dei percorsi formativi professionali a distanza tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella successiva fase di progressivo rientro alle attività ordinarie, possono essere concessi contribu |
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CAPO XIII - ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI |
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Art. 67 - (Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020)1 Il trasferimento a FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all’articolo 3 della l.r. 5/2020 è incrementato di euro 2.380.000 - Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie). 2. Ai soggetti che abbiano già beneficiato per il mese di aprile dell’indennità di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, lettere da a) a f), della l.r. 5/2020, l’indennità di euro 400 è concessa anche per il mese di maggio 2020 senza necessità di presentazione di una nuova domanda; l’indennità è concessa nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze già pervenute relative al mese di aprile, nei lim |
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Art. 68 - (Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020)1. Ai soggetti residenti in Valle d’Aosta che hanno beneficiato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un’indennità mensile ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del sistema s |
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Art. 69 - Omissis
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Art. 70 - (Misure in materia di mobilità sostenibile)1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono concesse ai residenti in Valle d’Aosta misure equivalenti a quelle previste dall’articolo 229 del d.l. 34/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. |
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Art. 71 - Omissis
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TITOLO III - OMISSIS
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TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALTRE DISPOSIZIONI |
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CAPO I - SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE |
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Art. 78 - (Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi)1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all’aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico. 2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni, sono eseguiti alle seguenti condizioni: a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente; b) non sono assoggettati alla verifica rispetto ai contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi; c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG; N5 d) N21 quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui all’articolo 3 della l.r. 18/1994. 3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono realizzati con le seguenti modalità semplificate: a) adeguamento degli accessi: 1) trasformazione di una finestra in porta: intervento libero; 2) ampliamento di porta esistente: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l’indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell’intervento e l’esercizio dell’attività, della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali; 3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: intervento subordinato alla presentazione di una SCIA edilizia al Comune o al SUEL, della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali; |
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Art. 79 - (Proroga di termini in materia urbanistica)1. Il periodo di validità, compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), come definiti agli articoli 60 e 61 della medesima nonché dalle specifiche norme di riferimento per i titoli di cui alla lettera c), comma 1, dello stesso articolo 59, |
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Art. 80 - (Contributi per i permessi di costruire)1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1 |
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Art. 81 - (Ulteriori semplificazioni)1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 3/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del |
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Art. 82 - Art. 83 Omissis
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Art. 84 - (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune)1. Al fine di garantire, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la continuità del servizio pubblico mediante impianti a fune, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme |
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Art. 85 - (Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio)1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all |
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Art. 86 - (Semplificazioni per il sostegno delle attività culturali)1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione degli eventi di carattere culturale e di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali per le iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, i contributi di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), s |
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Art. 87 - (Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali agevolati)1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 4/2020, concernenti la sospensione del pagamento delle rate, di preammortamento o di ammortamento, dei mutui agevolati di cui alle leggi regionali ivi indicate, si applicano anche ai mutui stipulati in data successiva al 26 marzo 2020 e a quelli stip |
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Art. 88 - Omissis
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Art. 89 - (Ulteriori disposizioni a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativa |
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Art. 90 - (Disposizioni in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)1. Il comma 6 dell’articolo 46 della legge regionale 25 maggio |
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CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE |
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Art. 91 - (Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)1. - 4. Omissis 5. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: "30 giugno |
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Art. 92 - Art. 95 Omissis
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CAPO III - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Art. 96 - Art. 97 Omissis
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Art. 98 - (Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000)1. L’articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali) 1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali è istituito l’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di: a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza della popolazione della regione, individuando indicatori utili ad identificare i problemi emergenti; b) produrre dati descrittivi su fasce di popolazione ai fini della rilevazione de |
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Art. 99 - (Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla l.r. 5/2000)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 5/2000, è a |
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Art. 100 - (Sorveglianza epidemiologica dell’Azienda USL. Modificazioni alla l.r. 5/2000)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di sostenere azioni urgenti rivolte al superamento dell’emergenza sanitaria in atto e prevenire nuove epidemie è istituita, presso il dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, la struttura di epidemiologia con compiti di coordinamento delle attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione a supporto della programmazione sanitaria regionale con particolare riferimento a: |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 101 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. All’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a leg |
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Art. 102 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore i |
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Allegato A - Allegato M Omissis
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