N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 21/12/2020, n. 14, così recitava:

“1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da essa controllate, le associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, l’Azienda USL, nonché i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti all’applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo quanto previsto in materia di centralizzazione e di qualificazione dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e, per gli enti locali valdostani, dagli articoli 12 e 13 della l.r. 13/2014 e 13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nonché l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).”

Dalla redazione